L'Art.119 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (d'ora in avanti NCDS)  -Decreto del Presidente della Repubblica 16 diucembre 1992, n. 495 e successive modificazioni prevede che possono conseguire o rinnovare la patente di guida i cittadini che non risultino affetti da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale,tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.

I medici di cui all'Art.119, comma 2 (medici legali dell'Azienda USL, medici responsabili del distretto sanitario di base, medici del Ministero della Salute, ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, medici della Polizia di Stato, medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, medici militari in servizio permanente effettivo o in pensione, ispettori medici del Ministero del Lavoro) nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'art.320 (affezioni cardio-vascolari, diabete, malattie endocrine, epilessia, malattie psichiche, sostanze psicoattive, malattie del sangue, insufficienza renale cronica grave). Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'Art.119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo. Nel caso di mutilati o minorati fisici (civili, per lavoro, per servizio, per guerra) nel caso in cui l'espressione del relativo giudizio lo richieda, si potrà procedere a una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze (questo veicolo potrà essere anche quello di proprietà dell'nteressato o da questi correntemente adoperato). Per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria e dei certificati di abilitazione professionale (KA/KB) occorre che i richiedenti esibiscano - con spese a proprio carico - apposita certificazione dalla quale risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rilasciate sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalità sono individuate di concerto con decreto del Ministero della Salute, del Ministero dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio. Gli accertamenti dei requisiti fisici e psichici di idoneità sono effettuati dalle Commissioni Mediche Locali (CML) istituite in ciascuna provincia con decreto dei competenti organi regionali (Giunte Regionali) i quali provvedono alle nomine dei presidenti. Le Commissioni Mediche Locali comunicano i giudizi di temporanea o permanente inidoneità alla Motorizzazione Civile Territoriale Competente che adotta i provvedimenti di sospensione, di revoca ovvero di riduzione della durata di validità della patente e le prescrizioni degli adattamenti ai veicoli suggerite (esempio cambio automatico obbligatorio, comando scimano, ecc.). Gli uffici della Motorizzazione Civile Territoriale Competente possono modificare in autotutela le loro determinazioni ma solo su presentazione (d'iniziativa e a spese degli interessati) di nuove certificazioni mediche rilasciate dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato - Rete Ferroviaria Italiana SpA, dalle quali emergano valutazioni differenti rispetto a quelle formulate dalle Commissioni Mediche Locali. E'onere dell'interessato produrle di sua iniziativa e a sue spese, a pena di decadenza dal diritto, nel termine perentorio di sessanta giorni dal rilascio delle certificazioni da parte delle Commissioni Mediche Locali (termine valido anche per proporre alternativo ricorso giurisdizionale al TAR competente) ovvero entro 120 giorni (termine valido anche per proporre alternativo ricorso straordinario al Capo dello Stato). In alternativa alla richiesta motivata di riesame alla Motorizzazione Civile Territoriale, gli interessati possono, entro giorni trenta dal rilascio delle certificazioni delle Commissioni Mediche Locali, presentare ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture tenendo conto che ci vorrannoi comunque nuovi accertamenti sanitari diretti da parte delle Commissioni di Secondo Livello istituite da Ferrovie dello Stato e RFI. L'esame dei ricorsi avverrà con le stesse modalità adoperate per il caso di richieste spontanee effettuate dagli interessati entro il termine di 120 giorni, di cui al paragrafo precedente. Le determinazioni degli uffici della Motorizzazione Civile, non impugnate entro giorni trenta in via gerarchica al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture oppure al TAR nel termine perentorio di giorni sessanta o dinanzi al Capo dello Stato nel termine perentorio di 120 giorni o non sottoposte a revisione in autotutela per richiesta dei diretti interessati a seguito del deposito spontaneo di nuove e più favorevoli certificazioni, sono atti definitivi.  

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