Lo Studio Medico Legale effettua valutazioni in ogni ambito della responsabilità civile: dalla responsabilità degli operatori sanitari alla responsabilità civile diretta delle aziende e degli enti pubblici e privati a quella dei privati cittadini. Vi è oggi una notevole analogia tra la responsabilità civile automobilistica e relative modalità di risarcimento e la responsabilità degli operatori sanitari poichè la normativa prevede, in entrambi i casi, gli stessi riferimenti al codice delle assicurazioni.
Le tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano e di quello di Roma presentano alcune differenze. Mentre quelle milanesi recano solo due voci di danno (minimo e massimo) ma il danno è sostanzialmente unico e comprende tutti e tre gli aspetti: danno biologico base, danno morale e danno esistenziale, le Tabelle romane presentano tre voci distinte di danno:il danno biologico base, il danno morale e il danno esistenziale. Dunque, mentre le Tabelle di Milano sono già personalizzate in un formato che il giudice adopererà con criterio equitativo assumendolo in forma minima o massima, a secondo del caso specifico, le Tabelle di Roma hanno una personalizzazione più rigida, perché il danno biologico base è tenuto sempre distinto dal danno morale e dal danno esistenziale e tali voci possono o meno sommarsi applicate al caso specifico secondo criterio equitativo del giudice. Occorre tener conto che il presupposto fondamentale ai fini della liquidazione del danno biologico è l'orientamento consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Uniti della Suprema Corte, n.26972/2008, in virtù della quale il danno biologico ha natura non patrimoniale e unitaria, per cui il risarcimento è liquidato anch'esso in modo unitario in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 24864/10; 4484/10; 25236/09).
Azienda Sanitaria Responsabile del decesso di un tecnico di radiologia concausato in modo efficiente e determinante dal servizio pubblico troppo pesante e disagiato e conseguente danno da morte da liquidare juris proprio agli eredi per la lesione del rapporto parentale. ll radiologo, in servizio dal 1991, morì nel 1998. Gli eredi (moglie e figlia), adivano il Tribunale di Nicosia (EN) prospettando che il decesso del familiare era imputabile all'enorme carico di lavoro cui il de cuius era stato sottoposto nel corso dell'intero rapporto lavorativo e chiedevano sia il pagamento dell'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, nella misura corrispondente alla prima categoria della tabella A (D.P.R. n. 834/81), sia il risarcimento del danno non patrimoniale da loro medesimi riportato per effetto della persita del rapporto parentale (c.d. lesione del diritto parentale), quantificato in euro 100.000 per ciascuna erede o nella diversa misura equitativamente determinata. Dopo consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal medico legale suo ausiliario, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia aveva accolto entrambe le domande, ex Art. 2087 del codice civile ("l''imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro").La sentenza fu impugnata dall'Azienda sanitaria provinciale di Enna che aveva contestato, per quanto qui d'interesse, la sussistenza della responsabilità (Art.2087 C.C.).
La Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame dell’Azienda sanitaria, non ravvisando nel comportamento datoriale un inadempimento colpevole ai sensi dell'Art.2087 del codice civile tale da integrare gli estremi della responsabilità risarcitoria per il danno esistenziale (danno non patrimoniale da perdita parentale), considerato che l'adibizione a turni di disponibilità in numero superiore a quelli previsti da C.C.N.L. non poteva concretare “violazione di misure necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del prestatore di lavoro”