Visite e perizie per cause
Alla morte di una persona cara che ha lasciato in eredità dei beni a uno o più familiari escludendone altri, il primo problema che si pone è fronteggiare le presunzioni di nullitàdel testamento sollevabili da altri cointeressati. Superati gli 80 anni è sempre consigliabile rinunciare a scrivere il testamento di proprio pugno (cosiddetto testamento olografo) rivolgendosi a un notaio di fiducia per neutralizzare eventuali eccezioni di nullità sollevate da soggetti cointeressati al testamento. Ocoore sapere che anche se la persona testatrice stava apparentemente bene ed era perfino ottimamente scolarizzata (caso tipico l’ex insegnante), ugualmente possono essere sollevati seri dubbi sulle condizioni cognitive e sulla libertà da influenza morale da parte di altre persone (familiari o no) che con la motivazione di assistere la persona testatrice fino alla morte, la circuiscono per estorcere un lascito, approfittando di condizioni di marginalizzazione, solitudine o semplicemente di fragilità. E’ consigliabile rivolgersi a un medico legale esperto che, di concerto con il notaio prescelto, prepari il terreno in modo da domostrare all’occorrenza la piena validità delle manifestazioni di volontà circoscrivendo le cattive intenzioni di soggetti cointeressati finalizzate ad aggredire il patrimonio, in tutto o in parte. Ma quali sono le eccezioni più frequenti che vengono sollevate da soggetti cointeressati? la prima cosa che sarà messa in dubbio è la capacità mentale del testatore, non solo per la sua età anagrafica ma, soprattutto, per la sua possibile condizione di fragilità emotiva che poptrebbe aver agevolato persone che, anche se non legate da vincoli parentali, si sono occupate della persona del testatore negli ultimi anni della sua virta (esempio tipico un badante). Persone che potrebbero avere inciso sulla sfera morale del testatore o della testatrice, sulla sfera volitiva anche con ricatti morali/psicologici. Chi ne ha interesse potrebbe prodigarsi in molti modi procurandosi prove su prove (documentali e testimoni) per insinuare dubbi giudiziari sulla validità del testamento chiedendone la nullità e cercando perciò dimostrare che il testatore abbia agito sotto pressione emotiva e/o morale chiedendone l’incapacità ex tunc a testare. Se avrete consultato un medico legale e un notaio competenti essi faranno svolgere un percorso propedeutico alla dimostrazione delle ottimali condizioni mentali e morali del testatore che annienterà le avverse intenzioni di soggetti cointeressati. Il notaio redigerà il testamento pubblico correlato dalla testistica più utile e opportuna individuata dal medico legale e allegherà la relazione tecnica del medico legale che certificherà l’idoneità del testatore o testatrice.
Il Medico Legale Competente redigerà una relazione valutativa informata allegando pareri specialistici e certificherà la capacità naturale del testatore (vivo o post morte) anche nel caso delle età più avanzate della vita. Terminato l’ottavo decennio di vita è consigliabile seguire il percorso prudenziale quando il testatore giunge dal notaio per la redazione del testamento pubblico. Le neuroscienze cognitive hanno evidenziato, grazie ai dati resi disponibili dagli studi di neuro-imaging sullo sviluppo cerebrale, come dal punto di vista psicopatologico, alterazioni morfo-funzionali delle aree cerebrali deputate alle funzioni esecutive, impediscono al testatore di adeguare il comportamento alle circostanze sociali, etiche, adattative in cui è inserito. Nel caso di testamento per atto notarile il testatore giunga dinanzi al notaio, eventualmente in presenza del suo care-giver, meno frequente il caso del testatore anziano/super anziano che si presenti in autonomia dal professionista enza alcun familiare/amico) per regolare le sue ultime volontà. Al medico legale si presentano importanti problematiche da dirimere i quali possono giustificare la verifica della capacità naturale (cognitiva) dell'anziano/grande anziano di comprendere il significato e le conseguenze delle sue volontà, sia in capo al soggetto/soggetti beneficiario/i che in capo ad altri soggetti familiari o parentali. La valutazione di TC, RMN encefaliche, Angio-TC Encefalo, Angio-RMN Encefalo completata da testistica geriatrica assumono un significato fondamentale, ai fini della valutazione di idoneità naturale a testare. La corteccia prefrontale è una delle principali stazioni dei circuiti neurali implicati nei processi decisionali. La valutazione della capacità naturale del testatore o della testatrice è ancora più complessa nel caso di coesistenti patologie organiche o funzionali che interessino, anche temporaneamente, l'encefalo e/o il sistema vascolare encefalico o la sfera psichica. Nei disturbi degenerativi come la malattia di Parkinson e nel parkinsonismo seniile la distruzione dei neuroni nel ganglio della base “corpo striato” (es. Parkinson) causa una diminuzione delle afferenze dopaminergiche alla corteccia prefrontale: si osservano spesso deficit decisionali. Oggi esiste addirittura un settore interdisciplinare di ricerca, la neuro-economia, che raccoglie e sintetizza i contributi delle neuroscienze e dell’economia per valutare l'adeguatezza(inadeguatezza delle capacità decisionali e di pianificazione degli anziani e super anziani in materia di capacità di discernimento. L'Art. 591 del Codice Civile disciplina le condizioni di incapacità a testare" per qualsiasi causa anche transitoria che renda il soggetto incapace di intendere e/o di volere nel momento in cui fece il testamento". Come precisato dalla Cassazione Civile (n° 26002/2008) la norma non si sovrappone alla mera individuazione dell’“incapacità naturale” ex art. 428 del Codice Civile che identifica una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà. Il richiamo all'Art. 591 del Codice Civile è più specifico, perentorio, riguardo all'annullabilità del testamento a richiesta di cointeressati, a causa di infermità che al momento della redazione del testamento rendevano il soggetto del testatore/testatrice assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione”. L'Art. 591 del Codice Civile si sofferma dunque non su una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive ma su infermità, transitorie/permanenti o altre cause perturbatrici multifattoriali che abbiano inficiato la capacità discrezionale/discriminativa rendendo il soggetto privo in modo assoluto della coscienza di comprensione dei propri atti e/o della volontà dei propri atti inficiando la capacità di autodeterminarsi al momento della redazione del testament
Lo Studio Medico Legale effettua valutazioni in ogni ambito della responsabilità civile: responsabilità degli operatori sanitari, responsabilità della struttura sanitaria (azienda ospedaliera del SSN, azienda ospedaliera universitaria, azienda sanitaria privata. IRCCS), responsabilità civile diretta degli enti pubblici (Comuni, Province, Regioni) nella tenuta delle strade in corso di lavori e non, responsabilità civile diretta dei privati (responsabilità personale in sede condominiale e nella vita privata); qualsiasi tipo di responsabilità civile in capo a soggetti privati per danni colposamente cagionati a soggetti terzi.
Per quanto riguarda la RCA (Responsabilità Civile Automobilistica e Motociclistica) la determinazione del danno biologico di lieve entità (cosiddetta invalidità micro permanente, che va dal 1% al 9%) le tabelle sono state emanate dalla legge n° 57/2001 (Art.5) e definite dal Decreto Ministeriale (DM) 3 Luglio 2003 di cui all’Art. 139 del CDA (Codice delle Assicurazioni) definisce i criteri medico legali indispensabili per la riconoscibilità del danno e il valore del punto percentuale dall’1% al 9% che è alquanto meno favorevole rispetto al valore tabellato a partire dal 10% in poi (cosiddetta invalidità macro permanenti (Art. 138 del Codice delle Assicitìrazioni (CDA) relativamente al danno residuato a incidenti stradali. Le invalidità comprese tra il 10% e il 100% (macropermanenti) essendo regolate dall'Art. 138 del Codice delle Assicurazioni vengono attualmente liquidate dai vari Tribunali italiani o con le Tabelle del Tribunale di Milano o con quelle del Tribunale di Roma e sono comprensive delle varie voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, sia pure con dei distinguo tra i
Il risarcimento degli incidenti in sanità è curato direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere con il proprio patrimonio (c.d. autoassicurazione) oppure tramite Compagnie di Assicurazione. Nel caso di scoperto, la legge n. 24 del 2017 in materia di Responsabilità Sanitaria prevede l'intervento suppletivo di un apposito Fondo di Garanzia tra compagnie assicurative similmente a quanto avviene da decenni per i sinistri stradali cagionati con colpa da soggetti non assicurati, sia nel caso di inesistenza che di inefficacia della copertura assicurativa obbligatoria. Rispondono direttamente in Responsabilità Civile Diretta (RCD) gli Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni) che cagionano morte o invalidità permanente per negligenza, imprudenza e imperizia (insidie stradali che abbiano cagionato danni a pedoni, automobili e automobilisti, cicli e ciclisti, motocicli e motociclisti, carrozziine e trasportati, ecc. a causa della cattiva tenuta e manutenzione di strade urbane e extraurbane, marciapiedi, aree di transito pedonale, parcheggi pubblici, ecc.
Per quanto riguarda il cosiddetto danno da malasanità LiberoRussoMedicoLegale titolare dell’omonimo Studio si occupa senza incompatibilità alcuna dei danni cagionati dagli operatori sanitari di qualsivoglia struttura (ospedaliera, territoriale, ecc) sia pubblica che privata, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), delle fondazioni ospedaliere private, degli ambulatori sanitari pubblici e privati, delle cliniche private. Lo Studio valuta e quantifica, oltre a quella dei diretti interessati dalle lesioni, anche l'eventuale sussistenza del danno iatrogeno (danno cagionato dalle medici delle strutture sanitaria in aggiunta a un danno cagionato da terzi, ad esempio per incidenti strdali), dei danni da perdita di chance e dei cosiddetti danni riflessi, ovvero dei danni psico-fisici riportati indirettamente dai familiari (sia conviventi che non conviventi) di persone decedute o invalidate a causa di eventi a responsabilità civile automobilistica e diretta (RCA/RCD).
Le tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano e di quello di Roma presentano alcune differenze. Mentre quelle milanesi recano solo due voci di danno (minimo e massimo) ma il danno è sostanzialmente unico e comprende tutti e tre gli aspetti: danno biologico base, danno morale e danno esistenziale, le Tabelle romane presentano tre voci distinte di danno:il danno biologico base, il danno morale e il danno esistenziale. Dunque, mentre le Tabelle di Milano sono già personalizzate in un formato che il giudice adopererà con criterio equitativo assumendolo in forma minima o massima, a secondo del caso specifico, le Tabelle di Roma hanno una personalizzazione più rigida, perché il danno biologico base è tenuto sempre distinto dal danno morale e dal danno esistenziale e tali voci possono o meno sommarsi applicate al caso specifico secondo criterio equitativo del giudice. Occorre tener conto che il presupposto fondamentale ai fini della liquidazione del danno biologico è l'orientamento consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Uniti della Suprema Corte, n.26972/2008, in virtù della quale il danno biologico ha natura non patrimoniale e unitaria, per cui il risarcimento è liquidato anch'esso in modo unitario in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 24864/10; 4484/10; 25236/09).
Ogni pratica di risarcimento danni è una partita a scacchi a volte con due giocatori altre volte con più players. Occorre individuare il "professionista" adatto esperto nella materia. Se aveste una problematica alla vista non vorreste forse andare dal più bravo professionista? Così è anche per la medicina legale. Ma non solo. Esistono diversi professionisti tecnicamente bravi ma che hanno “le mani legate”essendo incaricati per molteplici casi assimilabili al vostro dalle compagnie assicurative o da studi legali titolari di interessi professionali nelle casistiche del risarcimento dei danni alla persona. Si tratta di macroscopiche incompatibilità di cui non siete a conoscenza ma che influisono sulle valutazioni tecniche che vi riguardano al punto da procurarvi un danno economico importante. Ciò è dovuto a un’ottica valutativa restrittiva che vi penalizza senza che possiate lontanamente immaginarlo. Non si tratta ovviamente di comportamenti illeciti ma “difensivi” da parte di quei professionisti ai quali vi siete inconsapevolmente rivolti, direttamente o tramite un legale. Dovreste comprendere che quando un professionista intrattiene un volume d’affari importante con determinati studi legali e compagnie assicurative non avrà interesse a spendersi per voi oltre un certo limite che, generalmente, è di bassa portata. Sappiate che battersi tecnicamente per voi significa essere pronti ad affrontare gli altri professionisti con volontà e decisione di non rinunciare a nulla e di fare soltanto il vostro interesse, ovviamente lecito. E’ normale che dinanzi a un contenzioso stringente i professionisti contaminati da incompatibilità professionali si ritirino dai conflitti professionali. E dunque la buona perizia non è solo quella tecnicamente ben fatta e strutturata ma soprattutto la più obiettiva, sincera e trasparente. In aderenza al detto latino “perizia” è cosa fatta bene e perito è colui che opera bene e per la giustizia. Ciò vale sia per le perizie infortunistiche stradali che per quelle in materia di responsabilità sanitaria dove le cose si complicano ulteriormente, perché ci si deve confrontare con i medici legali dipendenti delle aziende sanitarie che li incaricano di difenderle dal momento che ormai ASL e Aziende Ospedaliere si difendono direttamente, con i propri medici legali, in materia di responsabilità sanitaria e della struttura sanitaria. Magari voi vi siete rivolti a uno specialista dipendente dell’ASL per essere curati e non immaginate che ciò possa ripercuotersi sulla valutazione dei medici legali dell’ASL o dell’Azienda Sanitaria che voi avete intenzione di aggredire per il ristoro di un danno. Sappiate che le Aziende Sanitarie rispondono direttamente con il proprio patrimonio dei danni cagionati. Il vostro medico legale curerà nella massima terzietà i vostri interessi aggirando tutti gli interessi (legittimi) delle Aziende Sanitarie che vi hanno procurato un danno. Dopo uno studio analitico dei fatti in collaborazione con voi e con lo specialista del caso da esaminare (da egli stesso scelto perché privo di incompatibilità) il vostro perito esporrà con dovizia di particolari e allegando le prove tecniche il danno che vi è stato procurato con apposite deduzioni tecniche e bio-giuridiche. La perizia proverà il nesso di causa tra le azioni (o le omissioni) del danneggiante e le lesioni riportate dal danneggiato. Nel caso di imperizia degli 'Operatori Sanitari è necessario un adempimento aggiuntivo, ovvero vagliare l'avvenuta inosservanza di raccomandazioni scientifiche (cosiddette linee guid,a nazionali e internazionali) e/o delle buone pratiche clinico-terapeutiche. Una perizia sincera e fatta senza “riserve mentali” è cogente, cioè ha una "forza intrinseca" che inchioda le responsabilità costringendo il responsabile del danno ad accettare la trattativa. Nessuno lo farebbe se non costretto, impressionato dalle possibili "conseguenze patrimoniali e professionali" . La perizia non deve porsi il fine di "mettersi d'accordo con la controparte". Ovvero non deve contenere deduzioni generiche, limitate, superficiali (magari refusi di copia/incolla di lavori precedenti similari) ma deve essere tagliata su misura del vostro caso. Il professionista incaricato
deve quindi lavorare come un sarto con il vostro tessuto modellandolo sul vostro corpo. Una buona perizia è infatti come un buon vestito di sartoria e dovete diffidare dai cosiddetti patti a percentuale. Ovvero di chi vi propone una apparente gratuità iniziale del suo lavoro a fronte di un pagamento a percentuale rispetto al futuro ricavo. Non vi affidate a class actions operanti su siti web le quali vi promettono l’assoluta gratuità! non accettate patti promissori a percentuale offerti da studi professionali che di professionale non hanno nulla! I patti sono vietati dalla legge e sono contrari alle orme deontologiche stabilite dagli ordini professionali! questi cosiddetti studi tecnici che offrono “gratuitamente” i loro servigi non sapete chi sono e nell’interesse di chi lavorano! La cosa migliore che vi possa capitare sarebbe come acquistare un abito in negozio, prendendo sì la vostra taglia ma uscendo di lì incontrereste tanti altri abiti perfettamente uguali al vostro e non più lo inossereste! Se faceste un grossolano errore del genere, non avreste poi alcun diritto a lamentarvene. Scegliete invece un professionista medico legale che vi ispiri fiducia dopo aver valutato il suo CV (Curriculum Vita) tra coloro che lo pubblicano in rete. Come dite? non lo trovate? allora è il caso di porvi delle domande rileggendo dall’inizio e con più attenzione questo articolo. Ricordate che tra medico legale e avvocato il rapporto è sinergico e. che il compito più specifico è quello del “vostro medico legale, che adopera la vostra stoffa per modellare un abito su misura, esattamente come farebbe un sarto. Sappiate che un buon avvocato non scoprire subito il suo (e vostro) piano e valuta con voi come è meglio procedere (se in via extra giudiziale o direttamente in via giudiziale) spiegandovi bene tutti i pro e i contro della mediazione e della consulenza tecnica preventiva giudiziaria, in accordo con il "vostro medico legale"."Il fedele legale, vostroe patrocinatore, non mette in mano al vostro avversario la perizia medica prima di averne discusso collegialmente con voi e con il vostro medico legale, Se avete dei dubbi circa la professionalità e il corretto procedimento seguito dal vostro legale, meglio chiudere il rapporto prima che si generi un problema irrisolvibile e rivolgersi a un altro legale, previa concertazione con il vostro medico legale di fiducia, fatevi sempre rilasciare regolare fattura perchè vi servirà nel prosieguo al fine di ottenere il ristoro delle spese sostenute. Ricordatevi di farvi restituire la documentazione sanitaria originale eventualmente lasciata in custodia al legale revocato. Nello stesso modo comportatevi anche con il medico legale" se ritenete non abbia assolto al Vs incarico con competenza, obiettività e terzietà e procuratevene un altro, non prima di esservi documentati sui suoi requisiti in CV (non deve avere rapporti diretti o indiretti con le Aziende Sanitarie, con Infortunistiche di qualsiasi genere, con società di assicurazione). Informatevi o annusate eventuali incompatibilità o rapporti confidenziali del medico legale e dello studio legale con l'avversario (può succedere a cagione di molteplici casi di lavoro intrattenuti con il medesimo avversario vostro) laddove si possono immaginare “compensazioni” tra casi assimilabili al vostro. Queste situazioni si chiamno incompatibilità e possono danneggiarvi seriamente, a volte irreparabilmente. Non dovete attenderete di più perché ciò potrebbe significare qualcosa di non positivo per voi. Un tempo "congruo" è, diciamo, di circa 4 - 6 settimane. Una attesa di risposta troppo prolungata potrebbe significare che ci siano più posizioni aperte da quel legale con l’Azienda Sanitaria e in quel caso una sorta di coda di attesa non certo a voi favorevole. Ciò è un ulteriore motivo per scansare le class action cosiddette gratuite. Nel caso di inerzia del chiamato a rispondere dovrete rapidamente decidervi a procedere giudizialmente abbandonando le trattative stragiudiziali. Sarebbe bene su questo punto mettere un po’ fi pressione frequente allo studio legale che segue il caso per comprendere se abbia perplessità sui tempi del procedere e perché le abbia. Una mediazione propedeutica all’azione legale si deve esaurire in un paio di mesi al massimo. Diffidate sempre da "facili promesse e soprattutto da "presunte certezze di vittoria". Diffidate sempre dai pacchetti "all inclusive" ("tutto incluso") con pagamento dei professionisti "a fine pratica e a percentuale" perchè spesso nascondono beffe. Infatti, incardinare un procedimento giudiziario civile di risarcimento è costoso, perché si devono pagare le spese di iscrizione della causa a ruolo (da 500 € in su), le spese della perizia medico legale e altre spese, dunque, se qualcuno asserisce la gratuità non credeteci perché pagherete esponenzialmente "a risarcimento ottenuto"; state in campana, vuol dire che qualcuno anticiperà al posto vostro queste spese e le vorrà recuperare in tempi brevi mettendosi presto d’accordo al ribasso con il vostro avversario giocando sul numero delle pratiche da egli trattate “gratuitamente”. Rammentate che nessuno regala niente a nessuno. fatevi delle domande e troverete delle risposte. Portate sempre con voi il medico legale di vostra fiducia dinanzi al vostro avversario e procurate che non avvenga mai che vi troviate da soli in un contraddittorio con l’avversario.