Alla morte di una persona cara che ha lasciato in eredità dei beni a uno o più familiari escludendone altri, il primo problema che si pone è fronteggiare le presunzioni di nullitàdel testamento sollevabili da altri cointeressati. Superati gli 80 anni è sempre consigliabile rinunciare a scrivere il testamento di proprio pugno (cosiddetto testamento olografo) rivolgendosi a un notaio di fiducia per neutralizzare eventuali eccezioni di nullità sollevate da soggetti cointeressati al testamento. Ocoore sapere che anche se la persona testatrice stava apparentemente bene ed era perfino ottimamente scolarizzata (caso tipico l’ex insegnante), ugualmente possono essere sollevati seri dubbi sulle condizioni cognitive e sulla libertà da influenza morale da parte di altre persone (familiari o no) che con la motivazione di assistere la persona testatrice fino alla morte, la circuiscono per estorcere un lascito, approfittando di condizioni di marginalizzazione, solitudine o semplicemente di fragilità. E’ consigliabile rivolgersi a un medico legale esperto che, di concerto con il notaio prescelto, prepari il terreno in modo da domostrare all’occorrenza la piena validità delle manifestazioni di volontà circoscrivendo le cattive intenzioni di soggetti cointeressati finalizzate ad aggredire il patrimonio, in tutto o in parte. Ma quali sono le eccezioni più frequenti che vengono sollevate da soggetti cointeressati? la prima cosa che sarà messa in dubbio è la capacità mentale del testatore, non solo per la sua età anagrafica ma, soprattutto, per la sua possibile condizione di fragilità emotiva che poptrebbe aver agevolato persone che, anche se non legate da vincoli parentali, si sono occupate della persona del testatore negli ultimi anni della sua virta (esempio tipico un badante). Persone che potrebbero avere inciso sulla sfera morale del testatore o della testatrice, sulla sfera volitiva anche con ricatti morali/psicologici. Chi ne ha interesse potrebbe prodigarsi in molti modi procurandosi prove su prove (documentali e testimoni) per insinuare dubbi giudiziari sulla validità del testamento chiedendone la nullità e cercando perciò dimostrare che il testatore abbia agito sotto pressione emotiva e/o morale chiedendone l’incapacità ex tunc a testare. Se avrete consultato un medico legale e un notaio competenti essi faranno svolgere un percorso propedeutico alla dimostrazione delle ottimali condizioni mentali e morali del testatore che annienterà le avverse intenzioni di soggetti cointeressati. Il notaio redigerà il testamento pubblico correlato dalla testistica più utile e opportuna individuata dal medico legale e allegherà la relazione tecnica del medico legale che certificherà l’idoneità del testatore o testatrice. 

Il Medico Legale Competente redigerà una relazione valutativa informata allegando pareri specialistici e certificherà la capacità naturale del testatore (vivo o post morte) anche nel caso delle età più avanzate della vita. Terminato l’ottavo decennio di vita è consigliabile seguire il percorso prudenziale quando il testatore giunge dal notaio per la redazione del testamento pubblico. Le neuroscienze cognitive hanno evidenziato, grazie ai dati resi disponibili dagli studi di neuro-imaging sullo sviluppo cerebrale, come dal punto di vista psicopatologico, alterazioni morfo-funzionali delle aree cerebrali deputate alle funzioni esecutive, impediscono al testatore di adeguare il comportamento alle circostanze sociali, etiche, adattative in cui è inserito. Nel caso di testamento per atto notarile il testatore giunga dinanzi al notaio, eventualmente in presenza del suo care-giver, meno frequente il caso del testatore anziano/super anziano che si presenti in autonomia dal professionista enza alcun familiare/amico) per regolare le sue ultime volontà. Al medico legale si presentano importanti problematiche da dirimere i quali possono giustificare la verifica della capacità naturale (cognitiva) dell'anziano/grande anziano di comprendere il significato e le conseguenze delle sue volontà, sia in capo al soggetto/soggetti beneficiario/i che in capo ad altri soggetti familiari o parentali. La valutazione di TC, RMN encefaliche, Angio-TC Encefalo, Angio-RMN Encefalo completata da testistica geriatrica assumono un significato fondamentale, ai fini della valutazione di idoneità naturale a testare. La corteccia prefrontale è una delle principali stazioni dei circuiti neurali implicati nei processi decisionali. La valutazione della capacità naturale del testatore o della testatrice è ancora più complessa nel caso di coesistenti patologie organiche o funzionali che interessino, anche temporaneamente, l'encefalo e/o il sistema vascolare encefalico o la sfera psichica. Nei disturbi degenerativi come la malattia di Parkinson e nel parkinsonismo seniile la distruzione dei neuroni nel ganglio della base “corpo striato” (es. Parkinson) causa una diminuzione delle afferenze dopaminergiche alla corteccia prefrontale: si osservano spesso deficit decisionali. Oggi esiste addirittura un settore interdisciplinare di ricerca, la neuro-economia, che raccoglie e sintetizza i contributi delle neuroscienze e dell’economia per valutare l'adeguatezza(inadeguatezza delle capacità decisionali e di pianificazione degli anziani e super anziani in materia di capacità di discernimento. L'Art. 591 del Codice Civile disciplina le condizioni di incapacità a testare" per qualsiasi causa anche transitoria che renda il soggetto incapace di intendere e/o di volere nel momento in cui fece il testamento". Come precisato dalla Cassazione Civile (n° 26002/2008) la norma non si sovrappone alla mera individuazione dell’“incapacità naturale” ex art. 428 del Codice Civile che identifica una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà. Il richiamo all'Art. 591 del Codice Civile è più specifico, perentorio, riguardo all'annullabilità del testamento a richiesta di cointeressati, a causa di infermità che al momento  della redazione del testamento rendevano il soggetto del testatore/testatrice assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell’abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione”. L'Art. 591 del Codice Civile si sofferma dunque non su una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive ma su infermità, transitorie/permanenti o altre cause perturbatrici multifattoriali che abbiano inficiato la capacità discrezionale/discriminativa rendendo il soggetto privo in modo assoluto della coscienza di comprensione dei propri atti e/o della volontà dei propri atti inficiando la capacità di autodeterminarsi al momento della redazione del testament

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