
E’ la responsabilità professionale personale dei medici, degli infermieri, dei tecnici dipendenti e convenzionati della Strutture Sanitarie AUSL e Aziende Sanitarie Ospedaliere Regionali e Universitarie. Si esplica in materia penale, civile, amministrativa, disciplinare (condotta anti-deontologica), etico e bioetico. Nasce come responsabilità individuale degli operatori ma in realtà la responsabilità degli operatori sanitari si inscrive nel più generale ambito della responsabilità della Strutture Sanitarie delle quali essi operatori sono dipendenti o convenzionati. Infatti la poterstà organizzativa non sta in capo ai dipendenti ma a chi li assume e li utilizza mell’adempimento dei loro compiti specialistici dovendo essi operatori risponderne direttamente alle strutture sanitarie. Dunque la responsabilità degli operatori nasce come responsabilità personale ma rimane in questo ambito solo in sede penale in quanto in tutti gli altri ambiti è condivisa con la responsabilità delle strutture sanitarie che, infatti, possono rivalersi sul patrimonio dei loro dipendenti, medici o di altre professionalità. Si tratta, dunque, di una responsabilità solidale tra operatori sanitari e strutture del Servizio Sanitario Nazionale e delle Università o degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico dalle quali direttamente dipende l’appropriatezza e l’esattezza delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche nonché l’erogazione delle cure anche in regime domiciliare se previsto. Ciò è correlato all’esercizio del diritto alla salute (ndividuuale e collettivo) (Art. 32 della Carta Costituzionale). Con legge 8 Marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) il legislatore ha provveduto ad emendare la Legge 8 Novembre 2012, n. 189 (cosiddetta Legge Balduzzi) apportando delle sostanziali modifiche con l’introduzione della responsabilità degli operatori sanitari (medici e altre professionalità sanitarie), in precedenza assente nell'ordinamento. Nella responsabilità amministrativa degli operatori sanitari rientrano doveri d'ufficio quali il dovere di mantenere il segreto professionale, il dovere di proteggere i dati sensibili dei pazienti, il dovere di ricorrere esclusivamente a trattamenti leciti e a non fare esperimenti scientifici senza l’acquisizione di un valido e dettagliato consenso informato rilasciato dal paziente, il dovere di stretta osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, pubblicato con DPR 16 Aprile 2013, numero 62 e della legge 6 Novembre 2012 numero 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, pubblicata nella G.U. numero 265, Serie Generale, del 13 Novembre 2012. Nell'ambito delle responsabilità degli operatori sanitari ricade l’obbligo giuridico della tenuta puntuale, corretta e fedele compilazione della cartella clinica cartacea e digitale. A seguito della legge Gelli-Bianco (legge 24/2017) tutta la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione riguardo alla responsabilità medica viene attratta nell'ambito della nuova responsabilità dell'operatore sanitario. La legge 24/2017 (Gelli-Bianco) è nel mirino della Corte di Cassazione, segnatamente della Sezione 4 che si è occupata fino al 31 Marzo 2017 della responsabilità medica, adesso estesa a tutti gli operatori sanitari e una delle prime preoccupazioni della magistratura di legittimità è stata distringuere alcuni aspetti che diventano ancora più delicati con l'introduzione della responsabilità dell'operatore sanitario. Con la sentenza N.28187 del 20 Aprile 2017 la Suprema Corte di Cassazione ha sollevato importanti e pesanti censure all'operato del legislatore soprattutto in merito all'abolizione dell'incolpazione penale per colpa lieve per tutte e tre le categorie di condotte riprovevoli (negligenza, imprudenza e imperizia), lasciando in vita la sola colpa grave per il caso di imperizia a seguito dell'abolizione dell'Articolo 3, Comma 1, della legge Balduzzi e della improvvida marcata elencazione delle esimenti colpose ad eccezione, appunto, della colpa grave per imperizia. Il "vulnus" legislativo” è notevole petchè rimette in discussione la giurusprudenza consolidata degli anni settanta/ottanta che proprio la legge Balduzzi era riuscita in qualche modo a superare.
La Legge 24/2017 impone l’obbligo di Assicurazione per tutelare i pazienti dai danni sanitari. L’art. 10 della legge Gelli, al comma 1, ribadisce che le aziende del SSN e le altre strutture eroganti prestazioni sanitarie “devono essere provvisti” di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile per danni cagionati dal personale, a qualunque titolo operante presso le strutture, ai sensi della legge n. 114 del 11 agosto 2014. Per altro verso, il comma 2 precisa che per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività fuori da un’azienda sanitaria - e che dunque non risulta coperto dalla responsabilità dell’ente - resta fermo l’obbligo di assicurazione già previsto dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012.
La struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde delle lesioni e della morte cagionata al paziente per negligenza, imprudenza e imperizia. La sua responsabilità è sempre di natura contrattuale cioè deriva da un contratto tra il paziente e il Servizio Sanitario regionale e Nazionale. La struttura sanitaria risponda contrattualmente anche nel caso in cui si avvalga di collaboratori esterni, dipendenti o convenzionati (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, di radiologia, fisioterapisti, dietisti, ecc.), di personale ausiliario addetto ai servizi di continuità assistenziale o di primo soccorso, tutti soggetti obbligati a garantire condotte adeguate a impedire il verificarsi di eventi di danno al paziente. In caso di evento di danno è chiamata a risponderne la struttura sanitaria di riferimento ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile, che stabilisce che il (Struttura Sanitaria) che per adempiere alla propria obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei danni colposi o dolosi dei terzi (Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5 novembre 2020). Un caso emblematico di responsabilità delle Strutture Sanitarie consiste nella loro disorganizzazione. Alcuni studi documentano che la disorganizzazione delle Strutture Sanitarie è responsabile del 80% delle lesioni personali riportate dai pazienti. La disorganizzazione nelle strutture sanitarie conduce alla cosiddetta malasanità e può consistere nella carenza di personale che comporti ritardi determinanti nella diagnosi e/o nella terapia di patologie acute, sub-acute o croniche dalle quali derivino danni ai pazienti, nell’assenza di macchinari strategici per la diagnosi o nell’utilizzo di macchinari obsoleti o difettosi, nella inefficienza assistenziale per eccessiva lunghezza dei turni di servizio dovuta a carenza di personale, per carenze di igiene che comportino la diffusione in corsia, nelle sale operatorie o nei reparti di terapia intensiva, di pericolosi germi antibiotico resistenti in grado di attaccare ferocemente le ridotte difese immunitarie del paziente (specie dopo interventi chirurgici invasivi) determinandone il decesso o grave invalidità permanente. Vi è+ poi il frequente caso di mancata vigilanza a letto che comporti cadute rovinose del paziente dalle quali derivino lesioni anche mortali. Vi è poi da rimarcare l’errata gestione del rischio clinico da parte dell’organo interno competente (Medicina Legale). Si tratta dei casi più frequenti in cui incorrono le strutture sanitarie per danni ai pazienti dovuti a disorganizzazione o da altre inefficienze organizzative, danno risarcibile anche a prescindere dalla colpa degli operatori in quanto le strutture sanitarie sono obbligate a proteggere i pazienti e tutelarne l’integrità fisica. La responsabilità della struttura sanitaria si prescrive in dieci anni ed è sempre di natura (dis)organizzativa in quanto determina la colpa del personale sanitario dipendente e non dipendente da essa utilizzato. La struttura sanitaria può sottrarsi alla responsabilità soltanto se dimostra di aver adempiuto correttamente ai suoi obblighi assistenziali oppure con la dimostrazione che il danno è dipeso da cause a lei non imputabili. L’onere della prova è a carico del paziente solo per quanto riguarda l'esistenza del contatto sanitario (contratto) cioè il paziente deve allegare la cartella clinica relativa alla degenza durante la quale è avvenuto il danno lamentato e dimostrare il nesso causale tra la prestazione contestata e le lesioni dedotte, mentre spetta alla struttura provare di aver eseguito correttamente la prestazione contestata dal paziente. Ma se il paziente che si ritiene danneggiato attacca direttamente il sanitario o i sanitari che hanno eseguito l'atto terapeutico medico o chirurgico contestato deve sapere che i sanitari rispondono solo in via extra-contrattuale o quiliana e il loro operato si prescrive in cinque anni soltanto anzichè in dieci anni come nel caso della responsabilità della struttura sanitaria. La struttura sanitaria pubblica o privata risponde per inesatto adempimento, errore diagnostico/terapeutico, carenze di sicurezza, carenze di igiene nelle camere operatorie o guasti alle attrezzature sanitarie. La struttura sanitaria è obbligata e garante della sicurezza del paziente in tutti i settori dell'ospedale e risponde per negligenza e imprudenza anche nel caso di lesioni dovute a mancata vigilanza del degente (cadute, precipitazioni e defenestrazioni, ecc.).
Cassazione Penale Sentenza n° 25145/2025. La posizione di garanzia del medico di medicina generale (MMG) impone una presa in carico globale della salute del paziente fino alla cessazione del rapporto terapeutico. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la salute è uno stato di completo benessere, fisico mentale e sociale(non è semplicemente assenza di malattia) nel quale la salute del paziente non si esaurisce con il raggiungimento del mero obiettivo terapeutico circostanziale. Il medico di medicina generale (MMG) nella sua posizione di garanzia è tenuto a garantire il paziente non solo sul piano terapeutico ma anche sul piano umano. Ciò significa che nel caso in cui il paziente versi in condizioni di abbandono materiale o morale, ovvero nel degrado. Il medico ha l’obbligo di attivare il percorso assistenziale sociale e giuridico di supporto alla persona con l’obiettivo di individuare un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali dell’USL e del Comune e deve ponderare nei casi più gravi di degrado umano l’eventualità di presentare referto all’Autorità Giudiziaria. In caso di decesso dell’assistito per omissione o ritardo di atti del suo ufficio (atti medici, amministrativi o giudiziari appropriati) il medico di fiducia è passibile di responsabilità penale oltre che civile.
Casszione Penale n°8501/2023. Responsabilità penale del Medico di Base per mancati approfondimenti diagnostici in grave stato sett che conduce al decesso il paziente
Una donna veniva sottoposta ad intervento sclerosante agli arti inferiori e il Medico di base, in occasione della visita domiciliare ometteva di prescrivere i dovuti accertamenti per verificare la causa dello stato febbrile, e/o consigliare il ricovero ospedaliero della donna, cagionando un grave stato settico che conduceva allo shock e al decesso.
L’esame autoptico, i rilievi istopatologici e la documentazione medica acquisita avevano indotto i Consulenti del P.M. a individuare la causa del decesso in “shock settico refrattario che, unitamente a grave quadro di sindrome di disfunzione multiorgano e coagulazione intravascolare disseminata, aveva determinato il decesso della donna”. I Consulenti del Pubblico Ministero concludevano che “ una precoce ospedalizzazione della donna da parte del medico di base avrebbe determinato un trattamento terapeutico idoneo a evitare il grave stato di sepsi”. Il Medico propone ricorso per Cassazione censurando l’apprezzamento dei fatti di causa e l’integrazione del reato di omicidio colposo deducendo di essere stato contattato dalla donna per la comparsa di febbricola; il giorno successivo si era recato a visita domiciliare e aveva impostato terapia con antibiotico ad ampio spettro e cortisone; si era recato a visita domiciliare anche la domenica, prescrivendo esami di laboratorio al fine di comprendere l’etiopatogenesi della febbre e definire il quadro clinico; gli esami non erano stati effettuati e ciò aveva impedito il consolidamento della diagnosi. Dopo alcuni giorni la donna era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale ove i medici avevano richiesto esami ematochimici di routine, RX al torace e inizio di terapia per sospetto di Rickettosi, manifestato dalla paziente e dai familiari per la presenza di cani in casa. Ma, rifiutate tali prescrizioni, la paziente era stata trasferita in altro nosocomio; il quadro d’ingresso al primo ospedale non era indicativo di una sepsi severa (non vi era aumento di globuli bianchi, né segno di ipo-perfusione), esso essendo stato evidenziato solo dagli esami successivi, ma la paziente non aveva consentito ai sanitari di procedere a ulteriori verifiche e, contro il parere dei sanitari, era stata trasferita in altro ospedale.Il medico ricorrente riteneva che i Consulenti del P.M. non avessero debitamente considerato il ritardo causato dalle dimissioni volontarie0 della paziente contro il parere dei sanitari dell’ospedale, fattore che ritiene invece determinante per valutare la perdita di chances.
Il ricorso viene considerato inammissibile e la condanna per omicidio colposo confermata. La Corte territoriale ha precisato che già allorquando l’imputato, dopo aver visitato a domicilio la paziente e prescritto delle analisi cliniche, sarebbe stato necessario modificare la terapia sino ad allora praticata e indicarsi urgenti itinerari diagnostico- differenziali in ambito ospedaliero. Dalla Consulenza, infatti, era emerso che, per tutto il periodo nel quale la donna era rimasta sotto osservazione del Medico di base, vi erano state alterazioni cutanee, perdurante iperpiressia e sospetto di rickettsia (che, già di per sé, avrebbe dovuto determinare l’immediata prescrizione di terapie diverse e altri accertamenti anche per giungere rapidamente ad una diagnosi differenziale stante il peggioramento delle condizioni della paziente).
Pertanto, secondo i Giudici di appello, la gravità del quadro clinico era già evidente in sede di prima visita domiciliare, laddove l’accesso al pronto soccorso era avvenuto solo la sera successiva, con la paziente che manifestava già una sindrome severa di ordine settico (con iper-transaminasemia, insufficienza renale acuta, piastrinopenia e turbe elettrolitiche).I Giudici di merito ritenevano che la condotta dell’imputato innescava la catena causale che ha portato all’evento infausto, e che fu proprio quella omissione a raddoppiare la percentuale di mortalità dello stato settico della paziente. Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato anche anche condannato al pagamento delle spese processuali.