La struttura sanitaria (pubblica o privata) risponde delle lesioni e della morte cagionata al paziente per negligenza, imprudenza e imperizia. La sua responsabilità è sempre di natura contrattuale cioè deriva da un contratto tra il paziente e il Servizio Sanitario regionale e Nazionale. La struttura sanitaria risponda contrattualmente anche nel caso in cui si avvalga di collaboratori esterni, dipendenti o convenzionati (medici, infermieri, tecnici di laboratorio, di radiologia, fisioterapisti, dietisti, ecc.), di personale ausiliario addetto ai servizi di continuità assistenziale o di primo soccorso, tutti soggetti obbligati a garantire condotte adeguate a impedire il verificarsi di eventi di danno al paziente. In caso di evento di danno è chiamata a risponderne la struttura sanitaria di riferimento ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile, che stabilisce che il (Struttura Sanitaria) che per adempiere alla propria obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei danni colposi o dolosi dei terzi (Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5 novembre 2020). Un caso emblematico di responsabilità delle Strutture Sanitarie consiste nella loro disorganizzazione. Alcuni studi documentano che la disorganizzazione delle Strutture Sanitarie è responsabile del 80% delle lesioni personali riportate dai pazienti. La disorganizzazione nelle strutture sanitarie conduce alla cosiddetta malasanità e può consistere nella carenza di personale che comporti ritardi determinanti nella diagnosi e/o nella terapia di patologie acute, sub-acute o croniche dalle quali derivino danni ai pazienti, nell’assenza di macchinari strategici per la diagnosi o nell’utilizzo di macchinari obsoleti o difettosi, nella inefficienza assistenziale per eccessiva lunghezza dei turni di servizio dovuta a carenza di personale, per carenze di igiene che comportino la diffusione in corsia, nelle sale operatorie o nei reparti di terapia intensiva, di pericolosi germi antibiotico resistenti in grado di attaccare ferocemente le ridotte difese immunitarie del paziente (specie dopo interventi chirurgici invasivi) determinandone il decesso o grave invalidità permanente. Vi è+ poi il frequente caso di mancata vigilanza a letto che comporti cadute rovinose del paziente dalle quali derivino lesioni anche mortali. Vi è poi da rimarcare l’errata gestione del rischio clinico da parte dell’organo interno competente (Medicina Legale). Si tratta dei casi più frequenti in cui incorrono le strutture sanitarie per danni ai pazienti dovuti a disorganizzazione o da altre inefficienze organizzative, danno risarcibile anche a prescindere dalla colpa degli operatori in quanto le strutture sanitarie sono obbligate a proteggere i pazienti e tutelarne l’integrità fisica. La responsabilità della struttura sanitaria si prescrive in dieci anni ed è sempre di natura (dis)organizzativa in quanto determina la colpa del personale sanitario dipendente e non dipendente da essa utilizzato. La struttura sanitaria può sottrarsi alla responsabilità soltanto se dimostra di aver adempiuto correttamente ai suoi obblighi assistenziali oppure con la dimostrazione che il danno è dipeso da cause a lei non imputabili. L’onere della prova è a carico del paziente solo per quanto riguarda l'esistenza del contatto sanitario (contratto) cioè il paziente deve allegare la cartella clinica relativa alla degenza durante la quale è avvenuto il danno lamentato e dimostrare il nesso causale tra la prestazione contestata e le lesioni dedotte, mentre spetta alla struttura provare di aver eseguito correttamente la prestazione contestata dal paziente. Ma se il paziente che si ritiene danneggiato attacca direttamente il sanitario o i sanitari che hanno eseguito l'atto terapeutico medico o chirurgico contestato deve sapere che i sanitari rispondono solo in via extra-contrattuale o quiliana e il loro operato si prescrive in cinque anni soltanto anzichè in dieci anni come nel caso della responsabilità della struttura sanitaria. La struttura sanitaria pubblica o privata risponde per inesatto adempimento, errore diagnostico/terapeutico, carenze di sicurezza, carenze di igiene nelle camere operatorie o guasti alle attrezzature sanitarie. La struttura sanitaria è obbligata e garante della sicurezza del paziente in tutti i settori dell'ospedale e risponde per negligenza e imprudenza anche nel caso di lesioni dovute a mancata vigilanza del degente (cadute, precipitazioni e defenestrazioni, ecc.).