Cassazione Penale Sentenza n. 3869/18 - Responsabilità del medico di medicina generale - Paziente deceduto per le complicanze della frattura, non tempestivamente diagnosticata dal MMG - ha omesso di visitare un paziente disabile sofferente per dolore all'arto infriore fratturato e per questo colpito anche da complicazione trombo-embolica. Seppure vi furono altre negligenze successive a quella del MMG per il principio dell'affidamento esse non rilevano nella stessa misura di quelle del medico generalista di fiducia se non furono in grado di sostituirsi nella funzione di garanzia impedendo l'evento dannoso. Dunque il secondo evento colposo non può essere considerato causa eccezionale e sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l'evento, come sostenuto dalla difesa del medico generalista. FATTO: il paziente deceduto era persona con tetraparesi spastica e cerebropatia e per tali patologie era ricoverato da diversi anni presso il centro di riabilitazione ove il medico generalista condannato doveva recarsi per svolgere l'attività di medico di base. Il paziente aveva riportato, in costanza di ricovero in riabilitazione, la frattura del femore destroe il medico generalista era stato chiamato perché il paziente accusava dolore alla coscia destra e non stava in piedi.Il medico di base aveva omesso di visionare gli arti inferiori del paziente e la frattura era stata accertata circa 1 mese dopo e in seguito a ricovero ospedaliero. Pochi giorni dopo il ricovero il paziente era deceduto a causa della mancata diagnosi e cura della frattura per una complicanza dovuta a tromboembolia polmonare. La colpa contestata era la mancata prevenzione dell'embolia polmonare con eparina. Elemento aggravante la mancanza del massimo scrupolo e attenzione in una persona affetta da un quadro patologico complesso (tetraparesi spastica).Tale omissione ha costituito grave negligenza, poiché il medico generalista di base avrebbe dovuto visitare il paziente accorgendsi della gamba gonfia e dolentee tempestivamente diagnosticare o sospettare la presenza di una occlusione vascolare e chiedere immediatamente ulteriori accertamenti quali una radiografia e un doppkler arterovenoso
che avrebbero disvelato l'accaduto e consentito un'adeguata terapia della frattura e profilassi della complicazione trombo-embolica polmonare, causa del decesso.Non è sostenibile la difesa del medico di base fondata su una mera funzione amministrativa dello stesso, prodigatosi nel chiedere una visita da parte del fisiatra. Nella specie, il paziente è deceduto per le complicanze della frattura, non tempestivamente diagnosticata dal medico di base, e non per una patologia differente, e dunque non si è innescato alcun fattore successivo, imprevedibile, quale causa dell'evento mortale. Se è vero che vi furono altre negligenze, va però ricordato, in tema di causalità, che non può parlarsi di affidamento sull'operato altrui quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succedono nella stessa posizione di garanzia, eliminino la violazione o pongano rimedio alla sua omissione. Con la conseguenza che qualora, anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, esso avrà due antecedenti causali. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali).