Cassazione Penale Sentenza n° 25145/2025. La posizione di garanzia del medico di medicina generale (MMG) impone una presa in carico globale della salute del paziente fino alla cessazione del rapporto terapeutico. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la salute è uno stato di completo benessere, fisico mentale e sociale(non è semplicemente assenza di malattia) nel quale la salute del paziente non si esaurisce con il raggiungimento del mero obiettivo terapeutico circostanziale. Il medico di medicina generale (MMG) nella sua posizione di garanzia è tenuto a garantire il paziente non solo sul piano terapeutico ma anche sul piano umano. Ciò significa che nel caso in cui il paziente versi in condizioni di abbandono materiale o morale, ovvero nel degrado. Il medico ha l’obbligo di attivare il percorso assistenziale sociale e giuridico di supporto alla persona con l’obiettivo di individuare un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali dell’USL e del Comune e deve ponderare nei casi più gravi di degrado umano l’eventualità di presentare referto all’Autorità Giudiziaria. In caso di decesso dell’assistito per omissione o ritardo di atti del suo ufficio (atti medici, amministrativi o giudiziari appropriati) il medico di fiducia è passibile di responsabilità penale oltre che civile.
Casszione Penale n°8501/2023. Responsabilità penale del Medico di Base per mancati approfondimenti diagnostici in grave stato sett che conduce al decesso il paziente
Una donna veniva sottoposta ad intervento sclerosante agli arti inferiori e il Medico di base, in occasione della visita domiciliare ometteva di prescrivere i dovuti accertamenti per verificare la causa dello stato febbrile, e/o consigliare il ricovero ospedaliero della donna, cagionando un grave stato settico che conduceva allo shock e al decesso.
L’esame autoptico, i rilievi istopatologici e la documentazione medica acquisita avevano indotto i Consulenti del P.M. a individuare la causa del decesso in “shock settico refrattario che, unitamente a grave quadro di sindrome di disfunzione multiorgano e coagulazione intravascolare disseminata, aveva determinato il decesso della donna”. I Consulenti del Pubblico Ministero concludevano che “ una precoce ospedalizzazione della donna da parte del medico di base avrebbe determinato un trattamento terapeutico idoneo a evitare il grave stato di sepsi”. Il Medico propone ricorso per Cassazione censurando l’apprezzamento dei fatti di causa e l’integrazione del reato di omicidio colposo deducendo di essere stato contattato dalla donna per la comparsa di febbricola; il giorno successivo si era recato a visita domiciliare e aveva impostato terapia con antibiotico ad ampio spettro e cortisone; si era recato a visita domiciliare anche la domenica, prescrivendo esami di laboratorio al fine di comprendere l’etiopatogenesi della febbre e definire il quadro clinico; gli esami non erano stati effettuati e ciò aveva impedito il consolidamento della diagnosi. Dopo alcuni giorni la donna era stata portata al pronto soccorso dell’ospedale ove i medici avevano richiesto esami ematochimici di routine, RX al torace e inizio di terapia per sospetto di Rickettosi, manifestato dalla paziente e dai familiari per la presenza di cani in casa. Ma, rifiutate tali prescrizioni, la paziente era stata trasferita in altro nosocomio; il quadro d’ingresso al primo ospedale non era indicativo di una sepsi severa (non vi era aumento di globuli bianchi, né segno di ipo-perfusione), esso essendo stato evidenziato solo dagli esami successivi, ma la paziente non aveva consentito ai sanitari di procedere a ulteriori verifiche e, contro il parere dei sanitari, era stata trasferita in altro ospedale.Il medico ricorrente riteneva che i Consulenti del P.M. non avessero debitamente considerato il ritardo causato dalle dimissioni volontarie0 della paziente contro il parere dei sanitari dell’ospedale, fattore che ritiene invece determinante per valutare la perdita di chances.
Il ricorso viene considerato inammissibile e la condanna per omicidio colposo confermata. La Corte territoriale ha precisato che già allorquando l’imputato, dopo aver visitato a domicilio la paziente e prescritto delle analisi cliniche, sarebbe stato necessario modificare la terapia sino ad allora praticata e indicarsi urgenti itinerari diagnostico- differenziali in ambito ospedaliero. Dalla Consulenza, infatti, era emerso che, per tutto il periodo nel quale la donna era rimasta sotto osservazione del Medico di base, vi erano state alterazioni cutanee, perdurante iperpiressia e sospetto di rickettsia (che, già di per sé, avrebbe dovuto determinare l’immediata prescrizione di terapie diverse e altri accertamenti anche per giungere rapidamente ad una diagnosi differenziale stante il peggioramento delle condizioni della paziente).
Pertanto, secondo i Giudici di appello, la gravità del quadro clinico era già evidente in sede di prima visita domiciliare, laddove l’accesso al pronto soccorso era avvenuto solo la sera successiva, con la paziente che manifestava già una sindrome severa di ordine settico (con iper-transaminasemia, insufficienza renale acuta, piastrinopenia e turbe elettrolitiche).I Giudici di merito ritenevano che la condotta dell’imputato innescava la catena causale che ha portato all’evento infausto, e che fu proprio quella omissione a raddoppiare la percentuale di mortalità dello stato settico della paziente. Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato anche anche condannato al pagamento delle spese processuali.