E’ la responsabilità professionale personale dei medici, degli infermieri, dei tecnici dipendenti e convenzionati della Strutture Sanitarie AUSL e Aziende Sanitarie Ospedaliere Regionali e Universitarie. Si esplica in materia penale, civile, amministrativa, disciplinare (condotta anti-deontologica), etico e bioetico. Nasce come responsabilità individuale degli operatori ma in realtà la responsabilità degli operatori sanitari si inscrive nel più generale ambito della responsabilità della Strutture Sanitarie delle quali essi operatori sono dipendenti o convenzionati.  Infatti la poterstà organizzativa non sta in capo ai dipendenti ma a chi li assume e li utilizza mell’adempimento dei loro compiti specialistici dovendo essi operatori risponderne direttamente alle strutture sanitarie. Dunque la responsabilità degli operatori nasce come responsabilità personale ma rimane in questo ambito solo in sede penale in quanto in tutti gli altri ambiti è condivisa con la responsabilità delle strutture sanitarie che, infatti, possono rivalersi sul patrimonio dei loro dipendenti, medici o di altre professionalità.  Si tratta, dunque, di una responsabilità solidale tra operatori sanitari e strutture del Servizio Sanitario Nazionale e delle Università o degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico dalle quali direttamente dipende l’appropriatezza e l’esattezza delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche nonché l’erogazione delle cure anche in regime domiciliare se previsto. Ciò è correlato all’esercizio del diritto alla salute (ndividuuale e collettivo) (Art. 32 della Carta Costituzionale). Con legge 8 Marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) il legislatore ha provveduto ad emendare la Legge 8 Novembre 2012, n. 189 (cosiddetta Legge Balduzzi) apportando delle sostanziali modifiche con l’introduzione della responsabilità degli operatori sanitari (medici e altre professionalità sanitarie), in precedenza assente nell'ordinamento. Nella responsabilità amministrativa degli operatori sanitari rientrano doveri d'ufficio quali il dovere di mantenere il segreto professionale, il dovere di proteggere i dati sensibili dei pazienti, il dovere di ricorrere esclusivamente a trattamenti leciti e a non fare esperimenti scientifici senza l’acquisizione di un valido e dettagliato consenso informato rilasciato dal paziente, il dovere di stretta osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, pubblicato con DPR 16 Aprile 2013, numero 62 e della legge 6 Novembre 2012 numero 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, pubblicata nella G.U. numero 265, Serie Generale, del 13 Novembre 2012. Nell'ambito delle responsabilità degli operatori sanitari ricade l’obbligo giuridico della tenuta puntuale, corretta e fedele compilazione della cartella clinica cartacea e digitale. A seguito della legge Gelli-Bianco (legge 24/2017) tutta la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione riguardo alla responsabilità medica viene attratta nell'ambito della nuova responsabilità dell'operatore sanitario. La legge 24/2017 (Gelli-Bianco) è nel mirino della Corte di Cassazione, segnatamente della Sezione 4 che si è occupata fino al 31 Marzo 2017 della responsabilità medica, adesso estesa a tutti gli operatori sanitari e una delle prime preoccupazioni della magistratura di legittimità è stata distringuere alcuni aspetti che diventano ancora più delicati con l'introduzione della responsabilità dell'operatore sanitario. Con la sentenza N.28187 del 20 Aprile 2017 la Suprema Corte di Cassazione ha sollevato importanti e pesanti censure all'operato del legislatore soprattutto in merito all'abolizione dell'incolpazione penale per colpa lieve per tutte e tre le categorie di condotte riprovevoli (negligenza, imprudenza e imperizia), lasciando in vita la sola colpa grave per il caso di imperizia a seguito dell'abolizione dell'Articolo 3, Comma 1, della legge Balduzzi e della improvvida marcata elencazione delle esimenti colpose ad eccezione, appunto, della colpa grave per imperizia. Il "vulnus" legislativo” è notevole petchè rimette in discussione la giurusprudenza consolidata degli anni settanta/ottanta che proprio la legge Balduzzi era riuscita in qualche modo a superare. 

La Legge 24/2017 impone l’obbligo di Assicurazione per tutelare i pazienti dai danni sanitari. L’art. 10 della legge Gelli, al comma 1, ribadisce che le aziende del SSN e le altre strutture eroganti prestazioni sanitarie “devono essere provvisti” di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile per danni cagionati dal personale, a qualunque titolo operante presso le strutture, ai sensi della legge n. 114 del 11 agosto 2014. Per altro verso, il comma 2 precisa che per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività fuori da un’azienda sanitaria - e che dunque non risulta coperto dalla responsabilità dell’ente - resta fermo l’obbligo di assicurazione già previsto dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012. 

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