Le tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano e di quello di Roma presentano alcune differenze. Mentre quelle milanesi recano solo due voci di danno (minimo e massimo) ma il danno è sostanzialmente unico e comprende tutti e tre gli aspetti: danno biologico base, danno morale e danno esistenziale, le Tabelle romane presentano tre voci distinte di danno:il danno biologico base, il danno morale e il danno esistenziale. Dunque, mentre le Tabelle di Milano sono già personalizzate in un formato che il giudice adopererà con criterio equitativo assumendolo in forma minima o massima, a secondo del caso specifico, le Tabelle di Roma hanno una personalizzazione più rigida, perché il danno biologico base è tenuto sempre distinto dal danno morale e dal danno esistenziale e tali voci possono o meno sommarsi applicate al caso specifico secondo criterio equitativo del giudice. Occorre tener conto che il presupposto fondamentale ai fini della liquidazione del danno biologico è l'orientamento consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Uniti della Suprema Corte, n.26972/2008, in virtù della quale il danno biologico ha natura non patrimoniale e unitaria, per cui il risarcimento è liquidato anch'esso in modo unitario in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. n. 24864/10; 4484/10; 25236/09).
Nelle note esplicative delle tabelle romane è previsto il ristoro di tale danno per fatto illecito astrattamente configurabile come reato, potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di un qualsiasi interesse della persona, tutelato dall’ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale, anche quando sia la legge stessa a prevederne espressamente il ristoro o quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009, n. 20684). Una posizione formalmente combaciante con la Sentenza delle S.S.U.U. della Suprema Corte (n. 26972/2008), perché “non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale in quanto, attraverso questa, si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente figura categoriale del danno esistenziale, per la confluenza in essa di fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risracibilità …” Nelle note esplicative delle tabelle romane è previsto fra l'altro che per la valutazione equitativa del giudice secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 26792/2008, il ristoro di tale danno compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009, n. 20684).
Tabelle Danno Biologico Onnicomprensivo (minimo e masimo) del Tribunale Milano
Tabelle Danno Biologico Base, Danno Morale e Danno Esistenziale del Tribunale di Roma