Per Responsabilità dell'Operatore Sanitario si intende la responsabilità professionale penale, civile, amministrativa, etica e disciplinare degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale che operano quali professionisti, dipendenti o convenzionati, nell'ambito del personale in servizio presso le ASL. Naturalmente non si tratta di una responsabilità esclusivamente personale (eccezion fatta per quella penale) ma di una responsabilità solidale con quella del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale nella gestione, appropriatezza ed erogazione delle cure erogate nell'ambito del diritto alla salute dell'individuo e della collettività (Art. 32 della Carta Costituzionale). Con legge 8 Marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) il legislatore ha provveduto ad emendare la Legge 8 Novembre 2012, n. 189 (c.d.Legge Balduzzi) apportando delle significative modifiche allo scopo di diminuire la perseguibilità della categoria sanitaria (introducendo la responsabilità dell'operatore sanitario, in precedenza assente nell'ordinamento).Nella responsabilità amministrativa dell'operatore sanitario rientrano doveri d'ufficio quali la tutela del segreto professionale e la tutela dei dati sensibili dei pazienti che devono essere trattati in modo lecito e corretto ai sensi della legge sulla Privacy, Decreto Legislativo 196/2003, e, ancora, la stretta e puntuale osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione pubblicato con DPR 16 Aprile 2013, numero 62 e della legge 6 Novembre 2012 numero 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, pubblicata nella G.U. numero 265, Serie Generale, del 13 Novembre 2012. Nell'ambito delle responsabilità dell'operatore Sanitario una delle più importanti è la corretta, fedele, compilazione e tenuta della cartella clinica. A seguito della legge Gelli-Bianco (legge 24/2017) tutta la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione riguardo alla respobsabilitàmedica viene attratta nell'ambito della nuova responsabilità dell'operatore sanitario. La legge 24/2017 (Gelli-Bianco) è nel mirino della Corte di Cassazione, segnatamente della Sezione 4 che si è ocupata fino al 31 Marzo 2017 della responsabilità medica, adesso estesa a tutti gli operatori sanitari e una delle prime preoccupazioni della magistratura di legittimità è stata di "stringere le redini" su qlcuni aspetti che diventano ancora più delicati con l'introduzione della responsabilità dell'operatore sanitario. Con la sentenza N.28187 del 20 Aprile 2017 la Corte di Cassazione ha sollevato importanti e pesanti censure all'operato del legislatore soprattutto in merito all'abolizione dell'incolpazione penale per colpa lieve per tutte e tre le categorie di condotte riprovevoli (negligenza, imprudenza e imperizia), lasciando in vita la colpa grave soltanto per il rimprovero di imperizia a seguito dell'abolizione dell'Articolo 3,C1, della legge Balduzzi e della improvvida marcata elencazione delle esimenti colpose ad eccezione della colpa grave per imperizia. CIl "vulnus" legislativo è notevole pewrchè rimette improvvisamente in gioco la giuruspridenza consolidata degli anni settanta/ottanta che proprio la legge Balduzzi era riuscita in qualche modo a superare.
Valutazione della Responsabilità dell'Operatore Sanitario