Come ci fa notare la stessa definizione (medico di base) si tratta di un ruolo professionale strategico per l'effettivo esercizio del diritto alla salute (Art.32 della Costituzione) da parte dell'assistito-paziente. L'errore degli specialisti, soprattutto quello dovuto a negligenza, è grave ma quello del medico generico di base, senza ombra di dubbio, può esserlo ancora di più. Infatti le prestazioni erogate dal SSN hanno inizio  da questo professionista di base a cui è demandata la "messa in moto" della macchina assistenziale che, come  in meccanica, deve sempre avvenire con la prima marcia come viene insegnato accuratamente da ogni scuola guida che si rispetti.Ma possiamo essere sicuri che avvenga esattamente così o non accade, sia pure infrequentemente, che l'avviamento del medico di base sia balbettante e confuso se non addirittura in retromarcia? responsabilità del medico di base, in solido con la ASL,è lenire le sofferenza della persona ammalata facendo ogni cosa possibile nell'ambito del sapere scientifico del momento e della disponibilità delle tecnologie più evolute per la diagnosii e la cura delle malattie. Come per qualsiasi professionista il male maggiore in cui può incorrere non è l'imperizia, come comunemente si crede, ma la negligenza.La negligenza del medico di base è la più grave tra tutte le negligenze della categoria sanitaria, medica e non. Riguardo all'imperizia, è ben difficile che il medico generico possa incorrere in questa fattispecie di colpa atteso il suo ruolo prevalentemente burocratico-sanitario. Il medico di base deve porsi e proporsi nelle attività di prevenzione, cura e riabilitazione previste dalla legge (833/78), esattamente come  il restante personale del SSN (medici ospedalieri, specialisti ambulatoriali interni dell'ASL, medici della guardia medica e dell'emergenza territoriale 118, della medicina dei servizi, odontoiatri, ecc.). Medico generico e Azienda Sanitaria Locale rispondono in solido e individualmente per i fatti colposi  commessi dal medico di base mentre l'Aziensa Sanitaria Locale risponde del proprio personale (dipendente, convenzionato, incaricato a titolo gratuito, volontario, tirocinante, è infatti sufficiente la sola presenza attiva nei locali dell'Azienda Sanitaria). L'Azienda Sanitaria Locale risponde per fatto altrui ai sensi dell'Art.1228 del codice civile mentre risponde ai sensi del 1218 c.c. per fatti commessi dal proprio personale dipendente. Ovviamente i fatti commessi dai medici convenzionati (medici generici o di base, di libera scelta del cittadino per l'assistenza mutualistica, medici della guardia medica, medici incaricati del servizio specialistico ambulatoriale interno e medici di medicina dei servizi) non sono commessi nelle vesti di dipendenti dell'Azienda Sanitaria ma questa ne risponde ugualmente in via diretta e col proprio patrimonio (se non assicurata) alla stessa stregua dei fatti illeciti commessi dal personale subordinato. Ferma, naturalmente, la possibilità del paziente-cittadino di contestare direttamente al medico convenzionato un eventuale danno riportato, per il quale il medico dovrà rispondere in proprio tramite l'intervento della propria asicurazione.

Non sfugga che, ai sensi della legge 8 Marzo 2017, n. 24, la responsabilità del medico è divenuta extra-contrattuale a decorrere dal 1.4.2017 e ciò comporta il dimezzamento della durata della prescrizione da 10 anni a cinque (e anche l'inversione dell'onere della prova, che prima gravava sullo stesso medico, essendo il rapporto ritenuto contrattuale per effetto del contatto sociale, così come definito dalla giurisprudenza consolidata) a partire dalla data del compimento del fatto ritenuto illecito. Naturalmente, il paziente è libero di agire anche (o soltanto) nei riguardi della struttura sanitaria, entro il più estensivo e favorevole termine di dieci anni dal compimento del Fatto Illecito.