Quando il cerino resta in mano alla guardia medica.

Commette il reato di rifiuto atti d’ufficio la guardia medica che omette la visita domiciliare. Cassazione penale Sentenza n. 39428 del 24/08/2017.

Il Fatto: una donna accusa al proprio domicilio forti dolori all’addome e chiama il 118 che, sulla scorta del riferito telefonico, ritiene il caso di competenza della guardia medica. La donna chiama allora la guardia medica che le prescrive telefonicamente un farmaco spasmolitico senza recarsi al suo domicilio. A questo punto la donna rintraccia il proprio medico di fiducia (fuori servizio) che, anch’egli telefonicamente, suggerisce alla propria paziente di farsi accompagnare da un familiare al pronto soccorso. La donna viene visitata in accettazione e ricoverata per colangite acuta, quindi viene dimessa. La guardia medica finisce sotto procedimento penaale  e viene condannata per omissione di atti d’ufficio.

La sentenza non fa una grinza dal punto di vista procedurale penale ma il caso riveste rilevanti profili in ambito disciplinare medico dove tutti e tre i sanitari intervenuti telefonicamente sono parimenti responsabili di omissione di trattamenti diagnostici e terapeutici. In sede penale, tuttavia, la responsabilità è personale e pertanto chi doveva materialmente compiere il proprio dovere dinanzi alla legge penale (il medico della guardia medica) risulta non averlo fatto. E dal momento che nell’ambito delle circostanze di tempo e di luogo l’obbligo assistenziale era posto in capo a chi svolgeva il servizio sostitutivo del medico di fiducia (la guardia medica) la condanna per omissione di atti d’ufficio è la logica conseguenza degli accadimenti. Rimane tuttavia in piedi la violazione dell'obbligo deontologico di assistenza, commessa in pari misura d tutti e tre i soggetti professionali sanitari interpellati dall'ammalata.