Art. 85 Codice Penale (Imputabilità).
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
Si ha imputabilità quando l’agente del fatto da valutarsi quale reato o meno sia in possesso dell’attitudine e della maturità psichica a considerare riprovevole il fatto che ha commesso cioè sia mentalmente maturo a considerarlo riprovevole non dal punto di vista genericamente etico bensì dal punto di vista cognitivo, cioè sia in grado di discernere il lecito dall’illecito, di autodeterminarsi adoperando capacità volitiva in senso illecito. In tal caso gli può essere sollevato un pieno addebito per l’azione penalmente rilevante compiuta.
Gli stati emotivi e/o passionali non attenuano di per sé l’imputabilità.
• Ai fini dell'imputabilità nessun rilievo svolgono gli stati emotivi e passionali, salvo che essi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di “infermità”, tale per consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il reato sia in rapporto di causa/effetto con il disturbo mentale.
• (Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 8 marzo 2005 n. 9163, Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 1 marzo 2013 n.9843)
• Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale.
(Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 febbraio 2014 n. 7272)
Il vizio di mente nell’ ammissione di imputabilità.
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente possono rientrare nel concetto di “infermità” mentale tutte le anomalie psichiche fino al conclamato disturbo di personalità purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere in concreto sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente e sussista un nesso di causa/effetto tra il disturbo di mente e la condotta criminogena.
(Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 5 dicembre 2013 n. 48841).
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, nessun rilievo può assumere la presenza, in capo all'autore della condotta delittuosa, di un generico stato di agitazione determinato da una crisi di astinenza dall'abituale consumo di sostanze stupefacenti, e non accompagnato da una grave e permanente compromissione delle sue funzioni intellettive e volitive. La suddetta condizione può essere presa in esame quale attenuante alla stregua di uno stato emotivo e/o passionale.
(Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 maggio 2011 n. 17305).