La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza numero 17917/2017 ha ribadito un principio pacificamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza secondo il quale il lavoratore che incorre in un infortunio lavorativo durante un periodo di inabilità temporanea al lavoro concesso per un precedente infortunio lavorativo (non ancora chiuso dall’INAIL) non può restare privo di tutela assicurativa sociale sulla stregua di principi diversi da quelli stabiliti dalla legge, T.U. 30 giugno 1965, n. 1124. Nella specie è valutato il caso di un lavoratore censurato per essersi re-infortunato durante un periodo di convalescenza dovuto a un precedente infortunio, periodo durante il quale a giudizio dell’INAIL avrebbe dovuto curarsi e riposarsi anziché andare al lavoro. Secondo INAIL il lavoratore si sarebbe sottoposto a un rischio elettivo (non risarcibile) per la sua libera scelta di lavorare nonostante fosse stto autorizzato a rimanere a casa, erg, sempre secondo l'INAIL, se fosse rimasto a casa anzichè recarsi al lavoro non si sarebbe trovato nella condizione di correre quel rischio e l'evento non si sarebbe verificato. Dunque, secondo l'INAIL, il lavoratore si sarebbe posto volontariamente in una condizione di non tutela assicurativa sociale perchè l'occasione di lavoro sarebbe stata procurata volontariamente dal lavoratore con la colposa condotta. Di contrario avviso la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale non può ritenersi che il lavoratore sia inorso in una condotta colposa per il solo fatto di essersi recato al lavoro anzichè rimanersene comodamente a casa propria, per questo esponendosi a un ultra rischio di tipo elettivo, giudica inammissibili le argomentazioni sollevate dall’INAIL in tema di occasione di lavoro escludendo che il lavoratore, pur ponendosi volontariamente in una situazione di rischio e pericolo, sia potuto incorrere nella perdita di una garanzia sociale irrinunciabile. infortunio lavorativo su infortunio. Un assioma del genere porterebbe ad escludere l’occasione di lavoro tutte le volte che un comportamento volontario e imprudente del lavoratore cagioni un infortunio con danno che il lavoratore avrebbe potuto evitare non correndo quel rischio. Il T.U. del 1965, art.2, non considera ragione ostativa della occasione di lavoro la colpa, ancorchè esclusiva, del lavoratore, dunque l’illiceità della condotta del lavoratore, ancorchè sanzionabile, non preclude in alcun modo l’operatività della garanzia di copertura sociale e quindi l’indennizzabilità da parte dell'INAIL, fermo restando che in base alla normativa vigente il comportamento illecito del lavoratore deve essere censurato con le opportune conseguenze di danno a suo carico, tra le quali rientra la libertà per l’imprenditore di non rifondergli il danno in sede civile. Ma, una tale conseguenza, non può estendersi alla tutela sociale dell’evento dannoso avvenuto in occasione di lavoro.