Nel febbraio del 1992 è stata emanata la Legge n. 210 che ha previsto un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”. La Legge n. 210/92 trae origine dall’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l’illegittimità, alla luce degli artt. 32 e 2 della Carta Costituzionale, della Legge n. 51 del 1966 nella parte in cui non aveva previsto l’obbligo a carico dello Stato di corrispondere un’indennità per il danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione (Corte Cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694). La sentenza trae fondamento dal fatto che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative. Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, chiarendo che il legislatore ha inteso attribuire il diritto ad un indennizzo che non ha natura risarcitoria bensì carattere assistenziale in senso lato per riparare un torto collegato ad una qualche ipotesi di responsabilità (oggettiva o soggettiva) in capo a strutture ospedaliere, essendo riconducibile agli art. 2 e 32 della Costituzione ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, configurandosi come misura economica di sostegno collegata ad una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute derivante da una prestazione sanitaria obbligatoria volta alla salvaguardia della salute stessa (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2000 n. 13923, Diritto e Giustizia, 2000, f. 39, 61; conforme: Cass. Civ., Sez. Lav., 11 maggio 2002. n. 6799, Mass. Giur. It., 2002). L'impianto originario della Legge n. 210/92 è stato successivamente modificato ed integrato da alcune disposizioni legislative che hanno ampliato l’area della tutela originariamente prevista per la vaccinazione antipolio. Legge 20 dicembre 1996, n. 641; Legge 25 luglio 1997, n. 238; Legge 14 ottobre 1999, n. 362; Legge 29 ottobre 2005, n. 229. Il fondamento dell’indennizzo ex legge n. 210/92 viene, pertanto, individuato negli articoli 2 e 32 della Costituzione piuttosto che nelle misure assistenziali previste dall’art. 38 della Carta costituzionale ed è erogato a prescindere dalle condizioni economiche dell’avente diritto ed è cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo ed anche se dovute in ragione del danno subito in conseguenza del trattamento sanitario (art. 2, comma 1, Legge n. 210/92).

L'istanza ai sensi della Legge 210/1992 (altamente racomandabile che sia supportata da propedeutica consulenza medico legale esperta) deve essere proposta mediante Raccomandata A/R (o meglio con PEC preparata e inoltrata direttamente dal professionista medico legale di supporto) all'inirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del luogo di residenza o di assistenza ove si sono svolti i fatti contestati (somministraziione di vaccini,di sangue intero o o di emoderivati, pappe piastriniche, concentrati leucocitari, plasma, gamma globuline, ecc.).

La domanda (vedi fac-simile nel link sottostante) deve contenere le generalità dell'interessato, iul suo recapito di residenza o domicilio, il codice fiscale e deve essere precisato nell'apposito riquadro se chi agisce lo fa in conto proprio o quale rappresentante di soggetti terzi svantaggiati (è il caso dei tutori, dei curatori, degli amministratori di sostegno).

La domanda deve contenere a pena di inammissibilità il motivo della richiesta (per sempio se per vaccinazioni o per trasfusioni o per entrambe le ipotesi) e deve essere precisato altresì se si richiede l'importo aggiuntivo "una tantum" per aver riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (si ricorda che l'indennizzo "una tantum" così come quello non una tantum sono cumulabili con gli asegni di protezione e di assistenza sociale quali pensioni di invalidità civile, di invalidità previdenziale, rendite o danno biologico liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro e/o malattie professionali, indennità di accompagnamento per invalidità), pensioni di guerra e di invalidità civile per cause di guerra, infortuni per cause di servizio. Una volta ricevuta la domanda l'Azienda Sanitaria Locale dispone la visita collegiale presso una propria commissione medico legale, di solito ospedaliera (CMO), che valuterà la documentazione probatoria prodotta dall'interessato (amministrativa e sanitaria) e procederà a visita diretta dell'interessato e anche alle necessarie visite mediche specialistiche. Al termine dell'istruttoria la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) emetterà un parere di accettazione o di diniego che notificherà al domicilio indicato dall'interessato. Avverso tale decisione della CMO dell'Azienda Sanitaria è possibile presentare ricorso al Ministero della Salute (vedi fac-simile allegato con link sottostnti).

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