Una questione di seria importanza.L'ordinamento ne prevede l'obbligatorietà per tutelare la salute pubblica (e privata). E' un dovere dello stato tutelare la salute di tutti i cittadini. Ciascuna persona, fisica o giuridica, è parte dello Stato e quando si parkla di tutela della salute si esprime un concetto generalista che riguarda ciascuno di noi, senza alcuna eccezione. La maggior parte delle vaccinazioni deve necessariamente avvenire in età infantile per acquisire la copertura immunitaria che salvaguarderà la salute di ciascun soggetto prima che contragga la malattia pericolosa non solo per la sua salute ma anche per la salute degli altri. Si pensi soltanto alla poliomielite, alla difterite che sta ritornando, alla tubercolosi (che si sta sempre più incrementando), alla meningite, all'epatite, a morbillo, rosolia, varicella, orecchioni, tutti in veriginoso aumento dopola scomparsa o l'abbattimento dei casi che si registravano alla fine dello scorso millennio. Il rischio di complicanze correlato alle coperture vaccinali è irrisorio (inferiore a 1 caso su un milione) a fronte degli straordinari benefici sulla salute pubblica che sono garantiti dai rimanenti 999.999 soggetti vaccinati (per milione) senza alcun effetto collaterale e per questo protetti per tutta la loro vita. Con estensione della protezione alla restante parte della popolazione che non può essere sottoposta a vaccinazioni per allergie o immunodeficit (5%) grazie all'"effetto immunità di gregge". Ecco, proprio l'effetto "gregge" è quello sta venendo meno (come i casi di morbillo, varicella, rosolia e meningite, ma non solo, tristemente ci ricordano) grazie alle sciagurate suggestioni (contrabbandate come pseudoverità scientifiche) che scaturiscono dai una parte irresponsabile (e per fortuna ancora minoritaria ma rischiosa) della attuale classe genitoriale. E dunque, se il 99% dei soggetti vaccinati non subisce complicazioni di un qualche significato clinico e, men che meno, menomazioni permanenti, perchè si è generata questa dissennata ostilità sociale?è il nichilismo pseudoscientifico che sempre di più serpeggia subdolo infiltrandosi nelle coscienze. L'ultima generazione genitoriale (quella delle promozioni scolastiche a tutti i costi) dimostra di essere l'unica, vera responsabile della drammatica caduta dell'immunità di gregge e quindi delle conseguenze, gravissime, sulla vita di persone molto giovani, in primis dei loro stessi figli. Per fronteggiare le imponenti sfide del XXI Secolo dobbiamo essere in gradio di raggiungere al più presto (oltre che un livello culturale adeguato alle sfide che ci attendono)  il 100% di copertura della popolazione, a costo di misure repressive e, nello stess,o tempo educative, per colmare le lacuna di sapere, di comprensione e di competenze genitoriali che trovano terreno di cultura in speculazioni libresche e false dottrine microbiologiche. False convinzioni che si sono fatte strada sulla falsariga di una pseudoletteratura scientifiva new age. Detto ciò è sacrosanto che lo stato indennizzi e sostenga adeguatamente le famiglie dei soggetti (in Italia sono 5-6) rimasti danneggiati in modo permanente, a fronte di oltre sessanta milioni di abitanti che ne traggono certo beneficio. E'quello che lo Stato fa con l'assistenza sociale e con gli indennizzi aggiuntivi (legge 210 del 1992). La parte lesa (come chiarito dalla giurisprudenza) ha il diritto di richiedere l'indennizzo per danni causati da vaccinazioni ma anche da trasfusioni di sangue infetto (cosa che avveniva nei trascorsi decenni a causa di ignoranza delle tecniche di laboratorio per analizzare i campioni, non certo oggi che le tecniche di raccolta, separazione e monitoraggio dei campioni offrono assolute garanzie). Si ricorda che l'indennizzo riconosciuto dallo stato avendo natura assistenziale, è cumulabile  con il risarcimento del danno da parte del responsabile civile dello stesso, ove si configuri una azione od omissione che costituisca fatto illecito. 

Sia l'indennizzo che il risarcimento sono cumulabili sia con la pensione di invalidità civile che con l'indennità di accompagnamento. Il diritto all'indennizzo e al risarcimento sono tuttavia soggetti al termine decennale di prescrizione, come precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI lavoro,ordinanza n. 7885 del 3 aprile 2014. Sempre in tema di indennizzo dovuto dallo stato in caso di danni vaccinali è ancora dibattuto se le pratiche vaccinali possano essere considerate attività pericolose ai sensi dell'Art.205 C.C. il che comportrebbe l'esposizione del Ministero della Salute quale responsabile civile. Secondo la Suprema Corte, Sezione III, ordinanza n.9406 del 27/4/2011,la responsabilità per un caso di danno da vaccinazione obbligatoria antipolio non è inquadrabile sotto questa ipotesi non potendosi ritenere di per sè come attività pericolosa la pratica vaccinale antipolio, dunque il caso va ricompreso sotto le previsioni dell'Art.2043 C.C. (chiunque cagiona con dolo o colpa un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo) in quanto al Ministero della Salute è devoluta l'attività di controllo statale del servizio di vaccinazioni erogato dalle regioni. La ricorrenza della responsabilità prevista dall'Art.2043 C.C. piuttosto che quella prevista dall'Art.2050 C.C. esclude l'obbligo per il Ministero di risarcire il danno ma potrebbe comportarlo per le regioni, sempre nel caso di accertato dolo o colpa. In quest'ultima evenenienza, il danneggiato non può avvalersi contemporaneamente dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 e del risarcimento a lui dovuto (se richiesto!) da parte dell'azienda sanitaria regionale che ha proceduto alla somministrazione del vaccino. 

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