La nuova dizione è inclusiva. Riguarda tutte le figure che si alternano o collaborano al capezzale del paziente cosa che impone agli esperti che dovranno valutare il danno attribuito alla struttura sanitaria di discriminare la categoria professioanle alla quale ascrivere, in tutto o in parte, il danno eccepito dal paziente. Quanto prima si riuscirà a coomprendere la fattispecie di danno e la misura percentuale di esso ascrivibile a una piuttosto che un'altra categoria di operatore sanitario, tanto prima si potrà comprendere che tipo di iniziativa assumere, se nei riguardi della struttura o piuttosto nei riguardi del medico (o dei medici) o piuttosto per entrame le categorie simultaneamente. Per l'opratore sanitario è prevista una esimente speciale, che può essere invocata in sede penalistica ma per la sola imperizia, in caso di accertamento di colpa grave. E, soprattutto, una volta dimostrato che l'operatore sanitario (più frequentemente il medico per il quale sono già previste) abbia seguito lineee guida appropriate per il caso specifico. Per la Suprema Corte di Cassazione le linee guida sono "regole di comportamento", un concentrato di sapere tecnico che costituisce la base dell'esperienza scientifica cui ogni operatore del caso deve rifarsi ma dalle quali può anche discostarsi per giustificato motivo (esempio il paziente deve necessariamente essere trattato in modo diverso da quanto suggerito dalle linee guida altrimenti, nel suo caso, si potrebbe prevedere un esito negativo). Caso analogo, ma più cogente rispetto alle linee guida, è quello delle "buone pratiche clinico-assistenziali" che devono ispirare la condotta dei sanitari nel caso di mancanza di almeno una linea guida di riferimento per il caso che deve trattare. Si trtta di strumenti (come le linee guida) ma più severi delle linee guida, definiti anche check list. Ove il sanitario (medico o altra professionalità sanitaria) sia in grado di imostrare al giudice penale di aver osservato "le buone pratiche clinico-assistenziali"e sempre che il suo operato sia immune da altri profili di incolpazione (negligenza/imprudenza) allora può essere mandato asolto anche nel caso di colpa grave per imperizia, secondo la Legge Gelli-Bianco. Ma si registra già un "notevole fermento" nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. La nuova disciplina introdotta dalla conversione in legge del disegno Gelli-Bianco è la legge del 8 Marzo 2017, n. 24 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, n. 64, del 17 marzo 2017, entrata in vigore il 1 aprile 2017).
Introdotta la responsabilità dell'operatore sanitario
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- Categoria: Malasanità e responsabilità medica