E' legge dello stato (c.d. Legge Gelli-Bianco) la nuova responsabilità sanitaria, legge 8 Marzo 2017, n. 24. Contiene alcune novità rispetto alla versione precedente, c.d. Legge Balduzzi (legge 8 Novembre 2012, n. 189). Ma gli effetti prodotti dalla Legge Gelli-Bianco sono variegati. Perchè accanto a significative migliorie sul piano civile vi è un pegggioramento sostanziale della situazione a sfavore della classe medica. Un peggioramento che possiamo considerare quale "infortunio in itinere" del legislatore dal momento che l'intento era certamente quello di migliorare la vita professionale dei sanitari liberandola da lacci e lacciuoli di carattere giudiziario. La Legge Gelli-Bianco introduce la Responsabilità dell'Operatore Sanitario e l'effetto più concreto lo si avrà sul piano processuale (penale e civile) perchè troveranno adeguata sede di "confronto", ma più probabilmente di collisione, i diversi interessi e le diverse esigenze difensive delle parti e delle società di assicurazione. La dizione Operatore Sanitario è piuttosto inclusiva, riguarda cioè tutte quelle figure (dunque non solo il medico) che nell'ambito sanitario sono operative al capezzale dell'ammalato. Per i medici la nuova legge Gelli-Bianco conferma solo in parte l'esimente in punto di responsabilità penale (Artt.589-590 C.P.) introdotta dalla Legge 8 Novembre 2012, n. 189 (c.d.Legge Balduzzi); ove i sanitari incorrano in colpa grave pootranno chiedere il non doversi procedere ai sensi dell'Art.590 Sexies del C.P. che la nuova legge introduce nell'ordinamento. Purtroppo, a fronte di ciò, la Legge Gelli-Bianco ha eliminato la non punibilità per colpa lieve (applicabile anche alla negligenza e all'imprudenza oltre che a all'imperizia), come la giurisprudenza degli ultimi anni delle corti di merito ma soprattutto della Suprema Corte, aveva più volte affermato.

Questo determina un grave "vulnus" nelle possibilità di difesa del medico perchè sono molto più frequenti i casi di malasanità perseguiti per negligenza e imprudenza che non quelli per imperizia e adesso l'eliminazione dell'esimente per tali fattispecie, ancorchè di lieve entità, limita la difesa dei professionisti al solo caso di imperizia grave. L'incolpazione per imperizia è meno prabile che non quella per negligenza e imprudenza e, nel caso di imperizia grave, i sanitari  avranno ancora una possibilità di evitare la condanna se sarabnno in grado di dimostrare di aver comunque seguito almeno una linea guida o, im mancanza, una "buona pratica clinico-assistenziale". Ma la cosa non appare affatto semplice, perchè: come potrebbe mai essere stato gravemente imperito il sanitario che potesse dimostrare di aver seguito le linee guida o le buone pratiche?  è evidente che secondo la legge Gelli-Bianco si può essere gravemente imperiti e massimamente diligenti ma ciò oltre ad essere palesemente illogico sul piano giuridico collide enormemente con la stessa Legge n. 24/2017, laddove all'Art. 5 sostiene che il sanitario si possa discostare dalle linee guida se esse dimostrino di non trovare applicazione nel caso concreto (questo è consono a ciò che è affermato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata). I sanitari rischiano un considerevole arretramento rispetto alla Legge Balduzzi che, tra l'altro, consentiva loro di seguire una qualsiasi linea guida pubblicata da società scientifiche (nazionali e internazionali, per dimostrare di aver tenuto una condotta perita.  Ciò, di concerto all'improvvida abrogazione dell'Art.3, comma1, della Legge Balduzzi (abrogazione della colpa lieve) potrebbe determinare criticità in sede giurisdizionale dal momento che, in vigenza delle Legge Balduzzi, il vento della giurisprudenza di legittimità consolidata, nell'ultimo lustro aveva soffiato a favore della categoria relativamente alla condotta imperita, proprio grazie al mantenimento del principio della colpa lieve di concerto con il catologo mondiale delle linee guida cui potere fare riferimento per dimostrare la propria "perizia". Era molto più facile prima che non adesso per il sanitario sottrarsi all'addebito penale per imperizia lieve semplicemente producendo al giudice la linea guida seguita, suggerita per caso analogo e che egli aveva osservato per garantire la guarigione, evitando la condanna proprio grazie all'esimente più ampia (con la graduazione della colpa) dell'Art. 3, comma 1,della Legge 189/2012 (c.d. legge Balduzzi). La Legge Gelli-Bianco (n. 24 del 8.3.2017) appare poi in rotta di collisione con gli Artt. 32 (diritto alla salute), 3 (diritto all'uguaglianza) e 24 (diritto alla difesa in giudizio) della Costituzione. Un'altra conseguenza sfavorevoler per la classe sanitaria della Gelli-Bianco è che essa rende indisponibile l'applicazione (più favorevole al sanitario) prevista dall'Art.1176 del codice civile (adempimento dell'obbligazione con la diligenza del buon padre di famiglia), resuscitando la normativa precedente, che la Legge Balduzzi aveva accantonato, ovvero che il prestatore d'opera nel caso di soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (e le prestazioni medico-chirurgichelo sono per loro natura)non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Appunto. quella colpa grave (anche se da adesso per la sola imperizia) che la legge 24/17 assumerebbe di rendere non perseguibile purche siano state rispettate le linee guida ministeriali validate dal Consiglio Superiore di Sanità (che tra l'altro non ci sono). Ma era poi osì difficile prevedere una norma transitoria che assicurasse la permanenza in vigore dell'Art.1, comm1, della Balduzzi almeno fino a conclusione dell'accreditamento delle linee guida e delle nuone pratiche clinico-assistenziali? Probabilmente si per la categoria politica. Facile prevedere, a questo punto, che visto l'ampio  paracadute predisposto dal legislatore a vantaggio del medico in sede civile,che rende incerta se non del tutto aleatoria la possibilità di un equo risarcimento, non mancherannogli avvocati che opteranno per l'ampia breccia lasciata nel campo della perseguibilità penale del medico per richiedere anche il ristoro dei dannii contestualmente alla punizione del colpevole in quella sede, con la costituzione tattica di parte civile di più familiari. Un effetto paradossale rispetto agli intenti, così tanto declamati dal legislatore nello stesso titolo della norma. Incredibile. Ma vero.    

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