Azienda Sanitaria Responsabile del decesso di un tecnico di radiologia concausato in modo efficiente e determinante dal servizio pubblico troppo pesante e disagiato e conseguente danno da morte da liquidare juris proprio agli eredi per la lesione del rapporto parentale. ll radiologo, in servizio dal 1991, morì nel 1998. Gli eredi (moglie e figlia), adivano il Tribunale di Nicosia (EN) prospettando che il decesso del familiare era imputabile all'enorme carico di lavoro cui il de cuius era stato sottoposto nel corso dell'intero rapporto lavorativo e chiedevano sia il pagamento dell'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001, nella misura corrispondente alla prima categoria della tabella A (D.P.R. n. 834/81), sia il risarcimento del danno non patrimoniale da loro medesimi riportato per effetto della persita del rapporto parentale (c.d. lesione del diritto parentale), quantificato in euro 100.000 per ciascuna erede o nella diversa misura equitativamente determinata. Dopo consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal medico legale suo ausiliario, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia aveva accolto entrambe le domande, ex Art. 2087 del codice civile ("l''imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro").La sentenza fu impugnata dall'Azienda sanitaria provinciale di Enna che aveva contestato, per quanto qui d'interesse, la sussistenza della responsabilità (Art.2087 C.C.).
La Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame dell’Azienda sanitaria, non ravvisando nel comportamento datoriale un inadempimento colpevole ai sensi dell'Art.2087 del codice civile tale da integrare gli estremi della responsabilità risarcitoria per il danno esistenziale (danno non patrimoniale da perdita parentale), considerato che l'adibizione a turni di disponibilità in numero superiore a quelli previsti da C.C.N.L. non poteva concretare “violazione di misure necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del prestatore di lavoro”
.La Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi per violazione ddell'Art.2087 codice civile, in base al quale “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, dopo aver richiamato i principi in materia, ribadendo come in nessun caso sia possibile per il datore di lavoro (pubblico, nel caso in esame) giustificare la condizione di superlavoro del tecnico, con esigenze di assicurare il servizio all’utenza. Era stato infatti dimostrato che dal 1991 al 1998 (data del decesso del tecnico) i quattro tecnici di radiologia avevano effettuato ben 148.513 esami, corrispondente ad una media di 18.564 esami annui, cui andavano aggiunti gli esami del servizio di tomografia computerizzata, pari ad una media di circa 662 esami annui; che lo svolgimento di turni di pronta disponibilità notturna e festiva e di pronta disponibilità diurna era in palese eccesso rispetto ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva vigente; il fatto che il tecnico, per recarsi nei servizi di radiologia, ecografia e tomografia computerizzata, si era trovato a percorrere, anche nei periodi invernali, il tragitto esterno che collegava tali servizi; vi era stata la violazione reiterata e sistematica dei limiti legali e contrattuali dell’adibizione del dipendente ai turni di pronta reperibilità (violazione dell'art. 44 CCNL comparto sanità del 1.9.95, il quale ha previsto che l'istituto della pronta disponibilità rimane regolato dall'art. 18 del D.P.R. 270/1987 ed è applicato rigorosamente agli operatori ed alle condizioni ivi indicate). Una condizione lavorativa, precisa la Corte, che configura la piena imputabilità di tali scelte organizzative adottate alla P.A. che, per far fronte alla necessità di smaltire una notevole mole di lavoro ed assicurare la regolarità del servizio per gli utenti, ha imposto condizioni di superlavoro eccedenti i limiti contrattuali e legali. A nulla rilevando in punto di imputabilità dell'Azienda Sanitaria il fatto che il dipendente non si fosse mai lamentato delle condizioni disagiate e di superlavoro, per i ben noti principi giurisprudenziali per i quali “gli effetti della conformazione della condotta del prestatore ai canoni di cui all'art. 2104 cod. civ., coerentemente con il livello di responsabilità proprio delle funzioni e in ragione del soddisfacimento delle ragioni dell'impresa, non integrano mai una colpa del lavoratore”. La decisione è importante perchè sancisce che non può essere il lavoratore assiduo e diligente a pagare le conseguenze dei deficit di organico cronici delle Aziende Sanitarie (per insufficienza di risorse economiche) ben potendosi approntare nei bilanci degli enti anitari appositi correttivi virtuosi per diminuire la spesa non altrettanto necessaria rispetto alle risorse umnane e così apportando un decisivo e nuovo contributo al più ampio tema della compatibilità tra necessità di assicurare la regolarità del servizio sanitario agli utenti col ricorso sistematico alla turnazione di pronta reperibilità e conseguenti condizioni di superlavoro, imposte per tal via ai dipendenti del SSN.
La materia della pronta disponibilità in eccesso rispetto ai limiti legali e contrattuali nel servizio sanitario, era già stata censurata a livello comunitario con la procedura sanzionatoria del 20.2.2014, per violazione della Direttiva 2008/88/CE sul rispetto del diritto dei medici che lavorano in st1431372017 della Suprema Corterutture sanitarie pubbliche a periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale, su rilievo che «La Commissione ha ricevuto numerose denunce relative al fatto che, a causa dell'errata applicazione della direttiva, i medici sono sottoposti ad orari di lavoro eccessivi senza un adeguato riposo». Infrazione a seguito della quale l’Italia è stata costretta ad approvare la legge 161/2014 in conformità alla giurisprudenza comunitaria (causa C-151/02 Jaeger punto 89 e nella causa C-428/09 Isère, punto 40), dove la CGUE aveva sottolineato che «in quanto eccezioni al sistema comunitario in materia di organizzazione dell’orario di lavoro attuato dalla direttiva, le deroghe [al limite delle 48 ore settimanali], previste dall’art. 17 di quest’ultima [Direttiva 2008/88/CE citata] devono essere interpretate in modo che la loro portato sia limitata a quanto strettamente necessario alla tutela degli interessi che tali deroghe permettono di proteggere».
Con la sentenza in commento, una volta accertato che “per far fronte alla necessità di smaltire una notevole mole di lavoro ed assicurare la regolarità del servizio per gli utenti, [il datore] ha imposto condizioni di superlavoro eccedenti i limiti contrattuali e legali”, questa scelta in quanto scelta organizzativa, rende imputabile al datore di lavoro le conseguenze dannose derivanti dallo svolgimento del superlavoro da parte del dipendente, fatta salva la prova liberatoria da parte datoriale di “avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr., tra le più recenti,Corte Cassazione, n.2038/2013). Alla luce degli orientamenti di diritto comunitario e della importante sentenza 14313/2017 della Suprema Corte è possibile affermare che la (dis)organizzazione aziendale della struttura sanitaria abbia avuto un peso determinante nell'evidente cambio di passo della giurusprudenza di legittimità. Un segnale preoccupante per tutte le aziende sanitarie, a maggior ragione dopo l'emanazione della nuova legge sulla responsabilità sanitaria, 8 Marzo 2017, n. 24. E' infatti non difficile da prevedere una estensione a 360° dell'attenzione dei più avveduti studi legali in materia di dissesto dei bilanci e di disorganizzazione della struttura sanitaria quale presupposto della colpa medica procedibile, secondoi più favorevoli ed esplorati profili contrattuali, aggirando in tal modo le previsioni di reponsabilità extracontrattuale tipica previste dalla legge 8 Marzo 2017, n. 24.
Morte per causa di servizio:Cassazione Sez.Lavoro,n.14313 del 8.6.2017