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Civilistiche
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Consulenze amministrative
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Risarcimenti in Responsabilità Civile Automobilistica (RCA)
La Responsabilità Civile Auto (conosciuta anche come RCA o RC auto) è l’unica copertura assicurativa obbligatoria prevista per legge (Legge numero 990 del 1969): il codice della strada prescrive infatti che per i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, circolanti o sostanti su strade pubbliche, venga sottoscritta una copertura assicurativa (la RC, appunto) atta a risarcire eventuali danni provocati a terzi o cose. Il conducente non è coperto dalla RCA, mentre lo sono i passeggeri trasportati. Inoltre l'assicurazione copre il veicolo anche se in sosta o senza guidatore. La garanzia RC Auto prevede massimali diversi, che possono essere scelti al momento della stipula del contratto di assicurazione e in parte incidono sul costo della RC stessa. Infine, l'obbligatorietà della stipulazione della polizza di responsabilità civile decade quando il veicolo è stato demolito o cancellato dal Pubblico registro automobilistico. In Italia è obbligatorio assicurare qualsiasi veicolo a motore si intenda condurre sulla Responsabilità Civile Auto. Le Compagnie Assicuratrici sono obbligate ad assicurare chiunque lo richieda: il contratto di assicurazione è il documento con cui la Compagnia si impegna a risarcire i danni involontariamente cagionati aterzi dll'assicurato (o dalla circolazione del veicolo assicurato) in conseguenza di un sinistro rientrante nei rischi per i quali è statao stipulato il contratto di assicurazione. Attraverso la sottoscrizione di questo contratto l’assicurato si tutela economicamente da possibili rischi che si possono verificare mentre si è alla guida, quindi riconducibili alla propria responsabilità, e che arrecano danni materiali e/o lesioni a terzi. Le compagnie assicurative dietro il pagamento del premio da parte dell’assicurato si impegnano a risarcire i danni arrecati a terzi dalla circolazione del veicolo. Il risarcimento del danno avviene esclusivamente se il sinistro provocato è accidentale e involontario. L’assicurato è sempre coperto per una somma limite definita massimale, che verrà stabilita al momento della sottoscrizione del contratto RCA (RCAuto). Il massimale viene stabilito a priori e rimane tale fino alla fine della durata del contratto. Nei casi in cui la portata del danno causato sia maggiore della somma stabilita l’assicurato dovrà provvedere al risarcimento del danno in completa autonomia.
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Risarcimenti in Responsabilità Civile Diretta (RCD)
Per responsabilità civile diretta (RCD) si intende la responsabilità dolosa o colposa le cui conseguenze risarcitorie sono disciplinate dall'Art.2043 del Codice Civile. Si tratta di una responsabilità direttamente posta in capo a qualcuno per fatto doloso o colposo proprio e che è obbligato a risarcire per gli effetti dell'Art. 20143 del Codice Civile.I rischi della responsabilità civile non relativi ai veicoli a motore sono numerosi e possono riguardare ad esempio la proprietà di un fabbricato, l'attività professionale, la responsabilità per l'inquinamento, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), etc. Anche la responsabilità civile del proprietario e del conducente di un veicolo a motiore per fatti connessi alla circolazione stradale è in origine diretta ma, in questa fattispecie, interviene una copertura assicurativa obbligatoria per legge che manleva (tiene esente) l'assicurato (anche se non ha pagato il dovuto alla compagnia di assicurazione) con la conseguenza di esporre direttamente il patrimonio del soggetto che il proprietario ha delegato con contratto di assicurazione.Nel caso in cui il contratto non esista per evasione dell'obbligo il responsabile civile obbligato a risarcire il danno è un Fondo di Garanzia tra Società di Assicurazione. Per responsabile civile diretto si intende anche la persona giuridica, pubblica o privata, che è incaricata di espletare un pubblico servizio pubblico o aperto al pubblico (esempio classico sono gli Enti Pubblici, Regioni,Province e Comuni, Comunità Montane, Aziende di Fornitura di luce,gas,telefonia,acqua, servizi di igiene ambientale, ecc.).Il cittadino che abbia riportato un pregiudizio nell'integrità fisica a causa di colpa di un Ente Pubblico (esempio buca nella strada o nel marciapiede, cartello stradale posto ad altezza incongrua, olio o ghiaccio non segnalato sulla sede stradale, caduta di gravi dall'alto di fabbricati, ecc.). L’art. 14 comma 1 del Codice della strada prevede che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.In giurisprudenza questa norma viene applicata soprattutto nel caso in cui la verificazione di un sinistro sia addebitabile proprio all’omessa manuntenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato. In sede penale si pone il problema relativo al se l’ente gestore della strada risponda – di norma – del reato di lesioni; in sede civile, la questione riguarda la possibilità di imputare all’ente i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai sinistri stradali.